Il Consiglio di Stato 118/2013 afferma nuovamente che, nel rapporto tra la tutela dei valori paesaggistici e la pianificazione urbanistica, e i relativi strumenti attuativi, va ribadito il valore «primario e assoluto» della tutela del paesaggio
di Luigi Aloisio Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 118 - Il Consiglio di Stato afferma nuovamente che, nel rapporto tra la tutela dei valori paesaggistici e la pianificazione urbanistica, e i relativi strumenti attuativi, va ribadito il valore «primario e assoluto» della tutela del paesaggio, con la conseguente affermazione della prevalenza dell'impronta unitaria della tutela paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche.

Studio Legale Aloisio

Il paesaggio è tutelato, infatti, dalla Costituzione all'art. 9, con valore preminente rispetto all'urbanistica.
Da ciò emerge un problema di rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti pianificatori. Il piano paesaggistico prevale rispetto ad ogni altra modalità pianificatoria territoriale e urbanistica in ragione di un'assunta superiorità sotto il profilo della tutela. Le disposizioni dei piani paesaggistici sono, pertanto, prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Sull'argomento:
Guida al Paesaggio "Guida al Paesaggio - Principi Normativi e criteri di progettazione"
edito da Edizioni Fag Milano, aprile 2013 di Luigi Aloisio


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