di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 5270 del 4 Marzo 2013

Non solo la classe notarile ma anche quella forense, e in generale tutti gli Ordini professionali, prevedono esplicitamente all'interno dei propri regolamenti comportamentali il divieto di porre in essere attività commerciali e pongono severi limiti all'esercizio di qualsiasi altro tipo di occupazione che potrebbe, anche solo teoricamente, generare situazioni di conflitto di interesse tra il singolo e la categoria di appartenenza.

Ogni ordinamento professionale ha propri organi interni competenti ad avviare procedimenti disciplinari. La Corte di Cassazione è competente in ultima istanza a conoscere dell'impugnazione promossa dall'interessato delle decisioni prese dai singoli Ordini professionali.

Nel caso di specie l'Ordine dei notai ha legittimamente iniziato un procedimento disciplinare nei confronti di un notaio, socio unico di una società di capitali la quale offre sul mercato una piattaforma commerciale finalizzata alla surroga dei mutui. La disciplina del notariato è contenuta nella Legge 89/1913 (legge notarile). Ed ai sensi dell'art. 147 di predetta disciplina (compromissione della condotta professionale e relative sanzioni inflitte) tale attività è sicuramente in grado di generare sovrapposizione e confusione tra attività professionale dello studio notarile e attività commerciale svolta da questa società, mettendo in pericolo l'imparzialità che deve caratterizzare le funzioni di pubblico ufficiale tipicamente svolte dal notaio.
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