Seconda puntata per i contributi che il Prof. Avv. Ciro CENTORE sta inoltrando a Studio Cataldi su recentissime tematiche di diritto amministrativo. Buona lettura a tutti con vivi ringraziamenti al Collega per l'ambita preferenza.

TAR Campania / Riapertura delle scuole / Molte più ore per insegnanti di "sostegno".

I bambini e i ragazzi disabili, svantaggiati e portatori di handicap, debbono necessariamente avere un maggior numero di ore di sostegno scolastico e "la scuola" deve provvedere, in tal senso, anche al reclutamento di un maggior numero di insegnanti di sostegno. Questo il verdetto del TAR Campania, Sez.IV, intervenuto sub.n.3783/2012 (Nappi, Presidente, Passarelli, Consigliere, Sinatra, Relatore). Ed è questo il verdetto emesso dai Giudici amministrativi, in accoglimento di un ricorso presentato da "padre e mamma" di un minore, ricorso avanzato contro il Ministro della Istruzione, e il Dirigente Regionale Scolastico per la Campania, nonché il Direttore del I Circolo della Direzione Didattica di Casoria. Il "perché" della vertenza. Si era ricorso al TAR perché, all'apertura dell'anno scolastico, i genitori di questo "minore" portatore di handicap, di notevole gravità, ai sensi della legge 104/92, si erano lamentati per fatti secondo cui, per il loro figlioletto, frequentando la I classe primaria, erano state assegnate soltanto NOVE ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO, sulle venticinque di frequenza settimanali effettive, per il nuovo anno scolastico. Si è richiamata la Carta Costituzionale e gli articoli 2, 3, 34 e 38 che garantivano il diritto allo studio e la violazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza
n.80/2010. Si era rappresentato che gli alunni che presentavano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, avevano diritto all'assistenza di insegnanti di sostegno, per un numero di ore superiore a quelle già determinate senza la verifica delle particolari patologie e all'attivazione di posti di sostegno, "in deroga" al rapporto insegnanti / alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, richiamati dalla legge 449/97. Si è precisato, da parte del TAR, che le ASL individuano i soggetto portatori di handicap e il loro grado di "gravità", a mezzo di una particolare Commissione Medica, sicchè, in presenza di queste risultanze e della particolare patologia del minore, avente una grave disabilità
, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.80/2010, abrogativa della l.224/2007 ( legge finanziaria), aveva riconosciuto il diritto inderogabile all'assistenza scolastica in termini pieni e tali da dar soddisfo effettivo al diritto sacrosanto di qualsiasi disabile alla istruzione. Tra l'altro, lo stesso TAR, con il richiamo alla normativa di sostegno, precisa che, di volta in volta, occorre anche aggiornare il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato per il minore interessato. In altri termini l'assistenza di sostegno varia ed è mutevole in rapporto ai risultati di recupero psicofisico del minore e ai progressi educativi. Prof. Avv. Ciro Centore
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