La Corte di Cassazione (Sent. 7715/2003) ha stabilito che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche a fini interrottivi della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui tale intimazione sia stata inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario deve essere valutata secondo gli ordinari criteri di valutazione delle prove.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta




