"Il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l'assetto organizzativo dell'impresa è, di regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all'imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative". Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17093 dell'8 agosto 2011, ha cassato la decisione con cui i giudici di merito escludendo la lesione dell'elemento fiduciario, dichiaravano l'illegittimità del licenziamento
disponendo la reintegra del lavoratore - licenziato per aver fatto delle avances verbali all'inquilina di uno stabile dove lavorava - e indicando anche le modalità di impiego del lavoratore per evitare il reiterarsi di episodi simili. La Suprema Corte ha altresì affermato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il giudice del merito compie un'attività di interpretazione giuridica e tale giudizio di valore deve essere effettuato dando conto del procedimento logico su cui si basa, nel rispetto delle nozioni di comune esperienza e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, con i quali invece collide la motivazione della sentenza del giudice d'appello nel caso di specie.

Foto: giudice sentenza martello
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