Secondo quanto rende noto il governo, sono operative le misure per allungare le scadenze dei finanziamenti sospesi con la moratoria per le piccole e medie imprese senza aumentare il tasso originario. Dalla nota diffusa da Palazzo Chigi emerge, in particolare, che è stata sottoscritta Abi – Cassa depositi e prestiti, che metterà a disposizione un miliardo di euro per il finanziamento degli allungamenti. Inoltre, il Comitato di Gestione del Fondo di garanzia per le PMI ha deliberato le modalità con cui le banche accederanno alla copertura di tali misure (In caso di default dell'impresa, il Fondo interverrà a copertura del capitale residuo). Le misure prevedono poi che le imprese non dovranno sostenere il pagamento di nessuna commissione o di oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi per la conclusione delle operazioni di allungamento. Il Governo fa sapere che nel caso in cui non intervenga il Fondo o la Cassa, il tasso di interesse verrà negoziato tra banca e imprese. L'Accordo prevede infine una proroga dei termini dell'Avviso comune per i finanziamenti che non ne hanno ancora beneficiato fino al 31 luglio 2011. Per ulteriori informazioni, www.governo.it
consulta il testo completo dell'accordo per il credito alle piccole e medie imprese
ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PREMESSA E OBIETTIVI
^(e280a2) La congiuntura economica degli ultimi trimestri presenta elementi di ripresa debole che
lasciano prevedere il persistere di problemi di liquidità per le imprese
^(e280a2) Tali problemi potrebbero aggravarsi a seguito della scadenza, il 31 gennaio scorso, dei
tennini dell"'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese
verso il sistema creditizio" sottoscritto il 3 agosto 2009, che dalla sua entrata in vigore ha
consentito di sospendere i debiti di circa 190.000 piccole e medie imprese, per un
controvalore di finanziamenti pari a 56 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 20 l O).
^(e280a2) Parallelamente al sostegno delle imprese in difficoltà, è altrettanto importante sostenere
le aziende che hanno superato la fase più acuta della crisi e sono nelle condizioni di
riprendere il percorso di sviluppo, agganciando la ripresa.
^(e280a2) Per affrontare tali questioni appare opportuno replicare il modello dell'Avviso Comuneche
ha dimostrato l'efficacia di azioni concertate tra il Governo e le rappresentanze di
banche e imprese - realizzando un nuovo accordo destinato alle imprese sane, con
prospettive di sviluppo.
^(e280a2) fn proposito, i firmatari dell'Avviso Comune, confermando il proprio impegno per la
piena e stabile ripresa dell'economia italiana, hanno dato vita al presente "Accordo per il
credito alle piccole e medie imprese" (di seguito, "Accordo") che individua nuovi
strumenti in favore di imprese sane e con prospettive di crescita, finalizzati al riequilibrio
della struttura finanziaria e all'ampliamento delle opportunità di accesso al credito delle
piccole e medie imprese.
I. IMPRESE BENEFICIARIE
^(e280a2) Possono beneficiare degli interventi previsti dall' Accordo le piccole e medie imprese
(PMI) operanti in Italia, cosÌ come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a
tutti i settori.
^(e280a2) Le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni
debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni
ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure
esecutive in corso (imprese in bonis).
^(e280a2) Le PMI con le caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti potranno accedere alla misura
di cui al paragrafo 2.A.2, in relazione a finanziamenti che hanno già beneficiato della
sospensione dei debiti ai sensi dell ' Avviso Comune.
2. INTERVENTI FINANZIARI
^(e280a2) Sono oggetto dell'Accordo gli interventi finanziari finalizzati a:
A. favorire il riequilibrio della struttura finanziaria:
l. proroga dei termini dell'Avviso Comune;
2. allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), con
eventuale copertura del rischio di tasso di interesse;
B. promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività:
l. finanziamento connesso ad aumenti di capitale.
2.A.l. Proroga dei termini dell'Avviso Comune
^(e280a2) Il termine per la presentazione delle domande per la sospensione/allungamento dei debiti
delle PMI, di cui al Punto lO dell'Avviso Comune, è prorogato al 31 luglio 2011.
^(e280a2) Rimangono immutati tutti gli altri contenuti dell' Avviso Comune sottoscritto dalle parti
il 3 agosto 2009, e dell'integrazione sottoscritta dalle stesse parti il 23 dicembre 2009
(Addendum).
^(e280a2) Potranno essere ammessi alla sospensione soltanto i finanziamenti che non abbiano già
fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune.
2.A.2. Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine
^(e280a2) La banca aderente si impegna, nei confronti delle imprese, ad allungare - secondo le
modalità di cui al successivu paragrafo 3 - la durata dd pianu di ammortamento dei
finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) che abbiano fruito della sospensione ai
sensi dell'Avviso Comune e che non abbiano già ottenuto analoghe facilitazioni.
^(e280a2) Tali aziende, nel periodo in cui hanno fruito dell'Avviso Comune, devono aver pagato
con regolarità gli interessi e, se del caso, al tennine del periodo di sospensione devono
aver ripreso a pagare regolannente le rate di ammortamento del finanziamento.
^(e280a2) Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di
ammortamentu. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore ai 2 anni per
i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
^(e280a2) Per le imprese che manifestano tensioni sul fronte della liquidità, e compatibilmente con
le condizioni di raccolta della banca, il tasso di interesse al quale verrà realizzata
l'operazione di allungamento è pari a quello contrattuale, qualora l'operazione fruisca
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della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, ovvero
dell 'intervento della Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità descritte nel
successivo paragrafo 2.A.3.
^(e280a2) Alle imprese non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli
eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione
dell'operazione, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
^(e280a2) L'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione
accordato ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre 6 mesi dallo stesso. Per i
finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2D l D,
l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 3D aprile 2011.
^(e280a2) Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per
il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione
ùdI'opentLium:.
^(e280a2) Qualora, anche limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo, possano
essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private - ivi comprese le garanzie dei
confidi - che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza
prudenziale della Banca d'Italia, l'eventuale diniego della banca a realizzare l'operazione
nei confronti di un'impresa in bonis, che non presenta ritardi di pagamento, dovrà essere
adeguatamente motivato.
^(e280a2) I finanziamenti con agevolazione pubblica, che abbiano beneficiato dell'Avviso Comune
ai sensi dell'Addendum del 23 dicembre 2009, possono essere oggetto di allungamento
qualora l'Ente che eroga l'agevolazione ne confermi l'ammissibilità, secondo le modalità
previste dal citato Addendum.
^(e280a2) Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente paragrafo 2.A.2, previa
valutazione della banca sull'allungamento, possano fruire, per il periodo di
ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI, le parti
firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo soluzioni
operative che tengano conto delle finalità complessive del presente Accordo, in coerenza
con il principio di salvaguardia delle risorse del Fondo stesso. Tali soluzioni operative
hanno validità temporanea legata all'operatività dell' Accordo.
^(e280a2) Le parti firmatarie si impegnano altresì a proporre al Comitato di gestione del Fondo di
Garanzia per le PMI che, nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio responsabile
del monitoraggio mensile dell'operatività dello strumento, venga effettuata un'analisi
costante della copertura fornita dal Fondo alle operazioni di allungamento e dell'impatto
sulle disponibilità finanziarie del Fondo, al fine di promuovere le modifiche operative
necessarie per la salvaguardia delle risorse del Fondo stesso.
^(e280a2) Previa valutazione della banca sull'allungamento, le operazioni di cui al presente
paragrafo 2.A.2. possono fruire, nel periodo di ammortamento aggiuntivo, della
cocopertura del Fondo ISMEA. A tal fine, le parti tinnatarie si impegnano a proporre ai
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responsabili della gestione di tale Fondo possibili soluzioni operative che tengano conto
delle finalità complessive del presente Accordo. Tali soluzioni operative hanno validità
temporanea legata alI 'operatività dell'Accordo.
2.A.3 Intervento della Cassa Depositi e Prestiti
^(e280a2) AI fine di consentire una più agevole ed efficace realizzazione dei contenuti del
precedente paragrafo 2.A.2, le parti finnatarie si impegnano a esplorare, insieme alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP), la possibilità di individuare opportuni
strumenti per mettere a disposizione delle banche, previa opportuna richiesta di queste
ultime, parte delle risorse della CDP per attenuare i costi di provvista connessi alla
copertura delle operazioni di allungamento. L'eventuale intervento della CDP avverrà
comunque nel rispetto di adeguati criteri di limitazione della concentrazione del rischio
nel singolo istituto bancario.
2.A.4 Copertura del rischio di tasso
^(e280a2) Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta, e che ai
sensi dell' Accordo beneficiano dell 'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a
medio-lungo tennine, strumenti di gestione del rischio di tasso di interesse
particolarmente semplici, di immediata comprensione e strettamente correlati a tali
finanziamenti (in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione). Gli
strumenti in questione possono consentire alle imprese di proteggersi efficientemente da
andamenti non favorevoli dei tassi di mercato. Le caratteristiche e gli effetti economici
di tali strumenti sono indicati nella scheda allegata all' Accordo (Allegato I).
2.B.l Finanziamento connesso ad aumenti di capitale
^(e280a2) La banca aderente si impegna, secondo le modalità previste dal paragrafo 3, a concedere
un finanziamento alle imprese costituite in forma di società di capitali che avviino un
processo di rafforzamento patrimoniale. L'ammontare del finanziamento è proporzionale
all'aumento di capitale versato dai soci.
3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
^(e280a2) Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche
che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del
credito o realizzazione dell'intervento, fenna restando la possibilità per le singole banche
di migliorare quanto previsto dal presente Accordo.
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Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente
gestione, nel rispetto delle proprie procedure e fenna restando la loro autonoma
valutazione.
^(e280a2) Le imprese richiedenti gli interventi SI Impegnano a comunicare le eventuali
infonnazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla
banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
^(e280a2) Le banche si impegnano a fornire una risposta di nonna entro 40 giorni lavorativi dalla
presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste
dalla banca.
4. MONITORAGGIO
I soggetti finnatari dell'Accordo SI Impegnano a predisporre un mel:l:anismo di
monitoragglo relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte,
al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, nonché a verificare l'opportunità
di eventuali integrazioni al presente Accordo. Per quanto riguarda gli interventi di cui al
paragrafo 2.A.4, il monitoraggio riguarderà il numero e le caratteristiche delle operazioni
concluse.
^(e280a2) I risultati del monitoraggio verranno resi disponibili, con periodicità predefinita, dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. V ALIDIT À DELL' ACCORDO
^(e280a2) Le banche aderenti all'Avviso Comune accettano di prorogare l'operatività dello stesso
secondo i tennini di cui al paragrafo 2.A.1, salvo che non comunichino all' ABI volontà
diversa entro 20 giorni dall ' invio di specifica circolare informativa da parte della stessa
Associazione.
^(e280a2) Per quanto riguarda le operazioni diverse dalla proroga dei termini dell'Avviso Comune,
le banche che, mediante il modulo allegato (Allegato 2), comunicano all' ABI di aderire
al presente Accordo si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data
del l 'adesione.
^(e280a2) L'Accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in
favore dell'Impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni
migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo.
^(e280a2) Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente Accordo dovranno
essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2011.
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AI fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa
presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata infonnazione circa
le banche aderenti.
^(e280a2) Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente per valutare l'evoluzione dell'Accordo,
anche sulla base degli elementi del monitoraggio al fine di decidere eventuali ulteriori
interventi.
Roma, 16 febbraio 20 Il