Il Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003 ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni. Il provvedimento innanzitutto afferma il comportamento cui le istituzioni sono tenute, nei confronti dei disabili, per garantire il rispetto effettivo del principio di parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità. Il provvedimento descrive la condotta discriminatoria fissando la nozione di discriminazione sia diretta che indiretta, facendo riferimento alla direttiva n. 2000/43/CE relativa alla parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, ed alla direttiva n. 2000/78/CE relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Il provvedimento inoltre delinea il quadro della tutela giurisdizionale con la relativa legittimazione ad agire.
In tal senso il provvedimento prevede la possibilità di attivare la procedura giurisdizionale di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 286/98 ai casi di discriminazione connessi alla disabilità, al fine di garantire al disabile una tutela celere e spedita. Appare di particolare rilievo la previsione che estende la legittimazione ad agire in giudizio, sia per i casi di discriminazione individuale che collettiva ad associazioni ed enti costituiti a tutela dei disabili. Tale estensione è prevista sia su delega del disabile, sia nell'ipotesi in cui i suddetti organismi abbiano interesse ad intervenire nei giudizi per danni subiti dal disabile, o ritengano di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atto.
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