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Le sanzioni contro il whistleblower sono illegittime

Il Tar del Lazio respinge l'istanza cautelare di un segretario comunale sanzionato per avere punito l'autore di una segnalazione


Sanzioni al whistleblower

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Il T.A.R. Lazio, Sez. I, con l'ordinanza n. 1547/2021 (sotto allegata), respinge l'istanza cautelare avanzata da un segretario comunale raggiunto da una sanziona pecuniaria per avere a sua volta sanzionato un dipendente pubblico che aveva segnalato illeciti sul posto di lavoro.

Il Tribunale regionale ha respinto le richieste del ricorrente perché il provvedimento dell'ANAC emesso nei suoi confronti è ben motivato. Occorre infatti ricordare che per legge, il whistleblower non può essere sanzionato quando segnala la commissione di reati di cui viene a conoscenza nell'ambiente di lavoro. A dover essere sanzionato semmai è chi commette l'illecito o chi, come in questo caso, sanziona ingiustamente e in modo ritorsivo l'autore della segnalazione, ma vediamo meglio come si sono svolti i fatti.

Ritorsiva la sanzione al dipendente che segnala illeciti sul lavoro

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Un segretario comunale ricorre al Tar Lazio contro l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera adottata dal Consiglio dell'Autorità e comunicata al ricorrente via pec.

Delibera con cui l'ANAC ha sanzionato il segretario comunale con una multa di 5000 euro perché costui ha punito l'autore di una segnalazione per fatti di reato o gravi irregolarità di cui era venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il pubblico dipendente che segnala condotte illecite non può essere sanzionato

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ANAC ha deliberato nei termini suddetti contro il segretario comunale perché il provvedimento adottato da costui contro il dipendente segnalante è stato giudicato ritorsivo e discriminatorio.

Il tutto perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 54 del dlgs n. 165/2001, il quale:

Illegittime le sanzioni contro il whistleblower

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Alla luce delle suddette disposizioni di legge il T.A.R. Lazio respinge l' istanza cautelare avanzata dal segretario comunale in quanto "il provvedimento impugnato, prima facie, adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all' art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della non ingente entità della sanzione irrogata." Confermata in sostanza l'illegittimità della sanzione irrogata al dipendente segnalante, secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Leggi anche:

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Data: 24/03/2021 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate