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Legge Pinto: lo Stato inerte oltre all'indennizzo paga l'avvocato e la mora per ogni giorno di ritardo

All'inerzia dell'amministrazione dovrà porre rimedio un Commissario ad acta per riconoscere al creditore la riparazione causata dal processo lumaca


di Lucia Izzo - L'amministrazione che non ottempera al decreto definitivo circa somme riconosciute ai sensi della Legge Pinto, deve pagare non solo l'equa riparazione, ma anche le spettanze riconosciute all'avvocato antistatario.

L'ottemperanza, infatti, rappresenta uno strumento utile anche per la liquidazione delle spese di giustizia: se l'amministrazione resta inadempiente, un Commissario ad acta si occuperà di dare corso al pagamento e, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato potrebbe scattare l'astreinte, ossia una penalità di mora.

Lo ha disposto il Tar Campania, quarta sezione, nella sentenza 1098/2016 (qui sotto allegata).
I ricorrenti (il condominio ed il suo difensore) premettono di aver ottenuto un decreto, divenuto definitivo, con cui il Ministero della Giustizia è stato tenuto a corrispondere una somma a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo.
Non avendo l'Amministrazione effettuato il pagamento del dovuto, i ricorrenti adiscono il Tribunale Amministrativo chiedendo di disporre l'esecuzione del decreto , nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento.

Secondo i giudici del Tar partenopeo ricorrono tutti i presupposti necessari per l'accoglimento, evidenziando che il decreto in questione è divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato della competente cancelleria: in particolare, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.

La legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha richiesto fra i presupposti dell'emissione dell'ordine di pagamento e della sua esecuzione, anche per i processi in corso, l'avvenuto assolvimento dell'obbligo, da parte dei creditori, di rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta (onere adempiuto dai ricorrenti nel caso di specie).

L'Amministrazione dovrà dare esecuzione al decreto, pagando in favore di parte ricorrente l'importo liquidato a titolo di equa riparazione, gli interessi e le spese processuali entro un termine fissato in sessanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Tuttavia, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il Tar nomina un Commissario ad acta che, entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), dovrà dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.


Accolta anche la richiesta di astreinte: la penalità di mora, fissata nella misura degli interessi legali, andrà corrisposta dall'Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza dopo la comunicazione o notificazione della stessa per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine (di trenta giorni) per l'insediamento del Commissario ad acta.

Data: 03/06/2016 19:20:00
Autore: Lucia Izzo