Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Divorzio breve: il termine di sei mesi decorre dall'accordo innanzi al sindaco

Come previsto dal decreto legge 132/2014, il patto semplificato in Comune produce gli effetti e sostituisce i provvedimenti giudiziali


di Lucia Izzo - Sei mesi dal perfezionamento dell'accordo di separazione innanzi al sindaco del Comune: è questo il termine che le parti hanno per avanzare la domanda di divorzio breve ai sensi della legge 55/2015.

L'accordo semplificato stipulato dinnanzi al primo cittadino, in qualità di ufficiale di stato civile dell'ente, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che va a sostituire.

Lo ha disposto il Tribunale di Milano, nona sezione civile, il quale ha pertanto ritenuto che il termine per proporre la domanda di divorzio breve inizia a decorrere dalla data di quest'atto che determina l'intesa semplificata.

Una simile decisione del giudice meneghino è frutto del combinato disposto dell'art. 3 della Legge Fortuna-Baslini e di quanto previsto dal D.L. sulla negoziazione assistita: il terzo comma dell'art. 6 del decreto legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014), prevede, infatti, che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio,

L'art. 12, terzo comma, del medesimo decreto, ribadisce che ciò ha valore anche per quanto riguarda l'accordo concluso innanzi al all'ufficiale dello stato civile che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Ciò significa che in entrambi i casi l'accordo ha la valenza di una separazione consensuale e, di conseguenza, va stabilito in sei mesi dall'accordo il termine per poter attivare il procedimento divorzile.
Oggi è la stessa legge che prevede quale effetto tipico della separazione consensuale il decorso di un termine per poter proporre la domanda di divorzio, ciò sia in caso di negoziazione assistita che per gli accordi conclusi in Comune.
Data: 21/05/2016 16:30:00
Autore: Lucia Izzo