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La tutela del consumatore/condominio avverso le clausole vessatorie

Commento alla sentenza del Giudice di Pace di Fermo del 26.6.2015


Al contratto concluso traamministratore di condominio e professionista va applicata lanormativa a tutela del consumatore e le sue clausole sononecessariamente sottoposte a valutazione circa la loro vessatorietà.

Questo è quanto hastabilito il Giudice di Pace di Fermo con una sentenza del 26 giugnoscorso, precisando che l'amministratore agisce come mandatario conrappresentanza dei singoli condomini e non del condominio,ente privo di una personalità giuridica distinta dai partecipanti.

Nei confronti deicondomini/consumatori si applica quindi la tutela prevista dald.lgs. n. 206/2005, con la conseguenza che le clausole generalidei contratti sottoscritti con professionisti vanno sottoposte averifica circa la loro vessatorietà.

A tal fine, secondo lanormativa di legge assumono rilievo la natura del bene o del serviziooggetto del contratto e le altre clausole contrattuali.

Sulla base di talipresupposti sono da ritenersi vessatorie, a frontedell'operatività del meccanismo del tacito rinnovo, le clausoleche prevedono un termine di disdetta dal contratto moltoanticipato rispetto alla scadenza, nella specie di 120 giorni.

Ciò, perlopiù, tenutoconto che, nel caso esaminato, tale gravoso svantaggio per iconsumatori non trovava bilanciamento in previsioni in grado dicompensarlo, come ad esempio la possibilità di recedere concongruo preavviso successivamente al tacito rinnovo, oltretuttoconsiderando l'eccezionale ampiezza della clausola di durataventennale.

Evidente è la fortesperequazione che simili clausole comportavano in danno delcondominio.

Riconosciuto il dirittoal recesso del condominio, considerate come non apposte le clausoleabusive (a fronte dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 1671c.c. in combinato con l'art. 1373 c.c., che disciplinano,rispettivamente, il recesso dall'appalto e il recesso da ognicontratto) e in mancanza di una prova del danno subitodall'appaltatore in seguito all'anticipata risoluzione delcommittente, nessun indennizzo è stato ritenuto spettante alprofessionista.

Data: 08/07/2015 09:30:00
Autore: Valeria Zeppilli