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Affitti: niente più sfratti per “morosità incolpevole”



Con lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 14 luglio scorso del Decreto 14 maggio 2014 per l'attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, entrano in vigore le nuoveregole per gli inquilini afflitti da “morosità incolpevole” finalizzate afar fronte all'emergenza sfratti.

Secondo quantostabilisce l'art. 2 del decreto, tutti coloro che si trovano in una situazionedi morosità incolpevole, ovvero nella “sopravvenutaimpossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione dellaperdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”potranno accedere al fondoappositamente istituito (20 milioni di euro per il 2014 e 20 per il 2015).

I casi chepossono determinare tale condizione sono fissati tassativamente al comma 2dello stesso articolo. Tra questi vi sono: laperdita del lavoro per licenziamento; il mancato rinnovo di contratti atermine; la riduzione dell'orario di lavoro a seguito degli accordi aziendali osindacali; la malattia grave, l'infortunioo il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato laconsistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Quanto alle modalità di accesso ai fondi adisposizione, il decreto 102 stabilisce che la disponibilità è da ripartire, inproporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi eregistrati al dicembre 2012, per il 30%tra le regioni ad alta densità abitativa (Piemonte, Lombardia, Liguria,Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania) e per il resto tra tutte le altreregioni e province autonome.

Saranno gli enti locali a gestire le domande e aprovvedere all'erogazione dell'aiuto finanziario alle famiglie che si trovanoin crisi locativa, dando la priorità,innanzitutto, agli inquilini nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo(per morosità incolpevole), i quali potranno sottoscrivere un nuovo contratto con il proprietario a canoneconcordato.

In ogni caso, il tetto massimo del contributo concessonon potrà superare gli 8.000 euro.

Vai al testo ufficiale del Decreto 14 maggio 2014

Data: 20/07/2014 19:30:00
Autore: Marina Crisafi