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T.U. Enti Locali: TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I
Uffici e personale
                             Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1.  All'ordinamento  degli  uffici e del personale degli enti locali,
ivi  compresi  i  dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e  le  altre
disposizioni  di  legge  in  materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo
unico.

	        
	      
                             Articolo 89
                                Fonti

1.   Gli   enti  locali  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in
conformita'  allo  statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi,   in   base   a   criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed
economicita'  di  gestione  e  secondo principi di professionalita' e
responsabilita'.

2.  La  potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto  di  quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:

a) responsabilita'   giuridiche   attinenti   ai   singoli  operatori
   nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi,   uffici,  modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
   medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti  di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
   al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
   nello  svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
   ricerca;
g) disciplina  della  responsabilita'  e  delle  incompatibilita' tra
   impiego  nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi
   di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per   le   assunzioni,   fanno   riferimento   ai   principi  fissati
dall'articolo  36  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

4.  In  mancanza  di  disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica  la  procedura  di  reclutamento  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5.  Gli  enti  locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche,   nonche'  all'organizzazione  e  gestione  del  personale
nell'ambito  della propria autonomia normativa ed organizzativa con i
soli  limiti  derivanti  dalle  proprie capacita' di bilancio e dalle
esigenze  di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti.  Restano  salve  le  disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6.  Nell'ambito  delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1,  le  determinazioni  per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti  alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono assunte dai
soggetti  preposti  alla  gestione  con  la  capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.

	        
	      
                             Articolo 90
        Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1.  Il  regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco,  del  presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro  attribuite  dalla  legge,  costituiti  da dipendenti dell'ente,
ovvero,   salvo   che  per  gli  enti  dissestati  o  strutturalmente
deficitari,   da   collaboratori   assunti   con  contratto  a  tempo
determinato,  i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni.

2.  Al  personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato  si  applica  il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti locali.

3.  Con  provvedimento  motivato della giunta, al personale di cui al
comma  2  il  trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi  puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo
dei  compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.

	        
	      
                             Articolo 91
                             Assunzioni

1.  Gli  enti  locali  adeguano  i  propri ordinamenti ai principi di
funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per il migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie   e   di   bilancio.   Gli   organi   di   vertice  delle
amministrazioni  locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno  di  personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
12  marzo  1999,  n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale.

2.   Gli   enti   locali   ai   quali  non  si  applicano  discipline
autorizzatorie  delle assunzioni, programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi   2-bis,   3,  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  39  del  decreto
legislativo  27  dicembre  1997,  n.  449,  per  quanto  applicabili,
realizzabili  anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario  ridotto  o  con  altre  tipologie contrattuali flessibili nel
quadro   delle   assunzioni   compatibili  con  gli  obiettivi  della
programmazione   e   giustificate  dai  processi  di  riordino  o  di
trasferimento di funzioni e competenze.

3.  Gli  enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  possono  prevedere  concorsi  interamente  riservati  al
personale  dipendente,  solo  in  relazione  a  particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.

4.  Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per
l'eventuale   copertura   dei   posti  che  si  venissero  a  rendere
successivamente  vacanti  e  disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
medesimo.

	        
	      
                             Articolo 92
      Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1.  Gli  enti  locali  possono  costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale  e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale,  purche'  autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.

2.  Nei  comuni  interessati  da  mutamenti demografici stagionali in
relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.

	        
	      
                             Articolo 93
                    Responsabilita' patrimoniale

1.  Per  gli  amministratori  e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.

2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico  denaro  o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali,  nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a  detti  agenti  devono  rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti  alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.  Gli  agenti  contabili  degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti   lo   richieda,   non  sono  tenuti  alla  trasmissione  della
documentazione   occorrente   per   il   giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo  74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4.  L'azione  di  responsabilita'  si  prescrive in cinque anni dalla
commissione   del  fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori  e  dei  dipendenti  dei  comuni  e  delle province e'
personale  e  non  si  estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia
stato  illecito  arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.

	        
	      
                             Articolo 94
                    Responsabilita' disciplinare

1.  Qualora  ricorra  alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),
b),  c),  d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere
a),  b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale
dipendente  delle  amministrazioni  locali,  compresi  gli  enti  ivi
indicati,  si  fa  luogo  alla immediata sospensione dell'interessato
dalla  funzione  o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e' disposta
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine
i  provvedimenti  emanati  dal  giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria  del tribunale o della segreteria del pubblico ministero,
ai  responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.

2.  Al  personale  dipendente di cui al comma precedente si applicano
altresi'  le  disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.

	        
	      
                             Articolo 95
                Dati sul personale degli enti locali

1.   Il   Ministero  dell'interno  aggiorna  periodicamente,  sentiti
l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (Anci),  l'Unione  delle
province  d'Italia  (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti
montani  (Uncem),  i  dati  del  censimento generale del personale in
servizio presso gli enti locali.

2.  Resta  ferma  la  disciplina  sulla  banca  dati  sulle dotazioni
organiche   degli  enti  locali  prevista  dall'articolo  16-ter  del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

	        
	      
                             Articolo 96
                Riduzione degli organismi collegiali

1.  Al  fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei  tempi  dei  procedimenti  amministrativi i consigli e le giunte,
secondo  le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei  mesi  dall'inizio  di  ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati,  le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con   funzioni   amministrative   ritenuti   indispensabili   per  la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato.  Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi   a   decorrere  dal  mese  successivo  all'emanazione  del
provvedimento.  Le  relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.

	        
	      
CAPO II
Segretari comunali e provinciali
                             Articolo 97
                          Ruolo e funzioni

1.  Il  comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente
dall'Agenzia   autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo
di cui all'articolo 98.

2.   Il   segretario   comunale   e  provinciale  svolge  compiti  di
collaborazione  e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti   degli   organi   dell'ente  in  ordine  alla  conformita'
dell'azione   amministrativa   alle   leggi,   allo   statuto  ed  ai
regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta'  prevista  dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento  di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento  dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4.  Il  segretario  sovrintende  allo  svolgimento delle funzioni dei
dirigenti  e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli
effetti  del  comma  1  dell'articolo  108 il sindaco e il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:

a) partecipa  con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
   riunioni   del   consiglio   e   della   giunta   e   ne  cura  la
   verbalizzazione;
b) esprime  il  parere  di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
   competenze,  nel  caso  in  cui  l'ente non abbia responsabili dei
   servizi;
c) puo'  rogare  tutti  i  contratti  nei  quali  l'ente  e' parte ed
   autenticare  scritture  private ed atti unilaterali nell'interesse
   dell'ente;
d) esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli dallo statuto o dai
   regolamenti,  o  conferitagli  dal  sindaco o dal presidente della
   provincia;
e) esercita  le  funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
   dall'articolo 108, comma 4.

5.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo'
prevedere   un   vicesegretario   per   coadiuvare  il  segretario  e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6.  Il  rapporto  di  lavoro  dei segretari comunali e provinciali e'
disciplinato   dai   contratti   collettivi   ai  sensi  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.

	        
	      
                             Articolo 98
                           Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.

2.  Il  numero  complessivo  degli  iscritti all'albo non puo' essere
superiore  al  numero  dei comuni e delle province ridotto del numero
delle  sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni
due  anni  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo  102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunita'  di  scelta  da  parte  dei  sindaci e dei presidenti di
provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa   dalla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e  la
specializzazione  dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero    dalla    sezione    autonoma    della    Scuola   superiore
dell'amministrazione dell'interno.

5.  Al  relativo  corso  si  accede mediante concorso nazionale a cui
possono  partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia.

	        
	      
                             Articolo 99
                               Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che    dipende    funzionalmente   dal   capo   dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  100,  la nomina ha durata
corrispondente  a  quella  del  mandato  del sindaco o del presidente
della   provincia   che   lo   ha   nominato.   Il  segretario  cessa
automaticamente  dall'incarico  con  la  cessazione  del  mandato del
sindaco  e  del presidente della provincia, continuando ad esercitare
le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3.  La  nomina  e'  disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  sindaco e del
presidente   della  provincia,  decorsi  i  quali  il  segretario  e'
confermato.

	        
	      
                            Articolo 100
                               Revoca

1.  Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco  o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

	        
	      
                        Art. 101 (8)(17)(21)
                     Disponibilita' e mobilita'

  1.  Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque   privo   di   incarico   e'   collocato   in  posizione  di
disponibilita' per la durata massima di (( due anni )).
  2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102
per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza,
nonche'  per  incarichi  di  supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per
l'espletamento  di  funzioni  corrispondenti alla qualifica rivestita
presso  altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio.  Per  il periodo di
disponibilita'  al  segretario  compete  il  trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
  2-bis.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  comunale  o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga  posizione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
  3.   Nel   caso  di  collocamento  in  disponibilita'  per  mancato
raggiungimento  di risultati imputabile al segretario oppure motivato
da  gravi  e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salva  diversa  sanzione,  compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
  4.  Decorsi  ((  due  anni  ))  senza  che  abbia preso servizio in
qualita'  di  titolare  in  altra  sede il segretario viene collocato
d'ufficio  in  mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
  4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.

	        
	      
                          Art. 102 (3) (11)
             Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
                dei segretari comunali e provinciali

  1.  E'  istituita  l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari  comunali  e  provinciali, avente personalita' giuridica di
diritto   pubblico   e   sottoposta   alla  vigilanza  del  Ministero
dell'interno.
  2.  L'Agenzia  e'  gestita  da  un  consiglio  di  amministrazione,
nominato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e
composto  da  due  sindaci  nominati  dall'Anci,  da un presidente di
provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali
eletti  tra  gli  iscritti  all'albo e (( da tre esperti )) designati
dalla  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie,  locali.  Il consiglio
elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
  3.  Con  la  stessa  composizione  e  con  le stesse modalita' sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
  4.   L'Agenzia,   con  deliberazione  del  consiglio  nazionale  di
amministrazione,  puo'  adeguare  la  dotazione organica in relazione
alle  esigenze  di  funzionamento,  entro  i  limiti  derivanti dalle
disponibilita'  di  bilancio.  Al  reclutamento  del personale, ferma
restando  l'utilizzazione  delle  procedure e degli istituti previsti
dal  comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le
modalita'   previste  dall'articolo  36  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della
disciplina  programmatoria  delle  assunzioni  del personale prevista
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
  5.  All'Agenzia  e'  attribuito un fondo finanziario di mobilita' a
carico  degli  enti  locali,  disciplinato  dal  regolamento  di  cui
all'articolo   103,   percentualmente   determinato  sul  trattamento
economico   del  segretario  dell'ente,  graduato  in  rapporto  alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
  6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore
per  la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione  locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di
cui  al  comma  5  a  cui  sono  attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria  di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
e successive modificazioni.

	        
	      
                            Articolo 103
        Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

1.  Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati
con  regolamento,  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro competente,
sentite  le  organizzazioni  sindacali e le rappresentanze degli enti
locali,  l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia,  l'amministrazione  dell'albo e la sua articolazione in
sezioni  e  in  fasce  professionali, le modalita' di svolgimento dei
concorsi  per  l'iscrizione  all'albo,  il  passaggio  tra  le  fasce
professionali,   il  procedimento  disciplinare  e  le  modalita'  di
utilizzazione   dei  segretari  non  chiamati  a  ricoprire  sedi  di
segreteria.

2.  Il  regolamento  si  conforma  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:

a) reclutamento  del  personale  da  destinare  all'Agenzia  mediante
   utilizzo  delle  procedure  in  materia  di  mobilita', ricorrendo
   prioritariamente,    anche    in    deroga    alle    disposizioni
   dell'ordinamento   speciale,   al  personale  dell'amministrazione
   civile  dell'interno,  utilizzando  anche l'istituto del comando o
   del fuori ruolo;
b) previsione  di  un  esame  di  idoneita' per l'iscrizione all'albo
   riservato   ai  frequentatori  dei  corsi  promossi  dalla  Scuola
   superiore  per  la  formazione e la specializzazione dei dirigenti
   della   pubblica   amministrazione  locale  ovvero  dalla  sezione
   autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
   alle  disposizioni  sulla contabilita' generale dello Stato, fermo
   restando  l'obbligo  di  sottoporre  il  rendiconto della gestione
   finanziaria al controllo della Corte dei conti;
d) utilizzazione  in  via  prioritaria  dei  segretari non chiamati a
   ricoprire  sedi  di  segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per
   incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
   funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita  presso altre
   amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

	        
	      
                            Articolo 104
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  locale  e scuole
                     regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola   superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui
al  comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri
per  l'eventuale  stipula  di  convenzioni  per l'attivita' formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.

2.  L'Agenzia  istituisce  scuole  regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e  dei  dirigenti  della  pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi,  previa  convenzione,  della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.

	        
	      
                            Articolo 105
                     Regioni a statuto speciale

1.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  disciplinano  le  materie  di  cui  al presente capo con
propria legislazione.

2.  Nel  territorio  della  regione  Trentino  -  Alto  Adige,  fino,
all'emanazione    di   apposita   legge   regionale,   rimane   ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

	        
	      
                            Articolo 106
                  Disposizioni finali e transitorie

1.  Fino  alla  stipulazione  di una diversa disciplina del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  resta ferma la classificazione dei
comuni  e  delle  province  ai  fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo  17,  comma  82,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni, permangono nel
ruolo  statale  e  mantengono  ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.

3.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, i
segretari  comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo
39,  comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati  o  mantenuti  in  posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche dopo il trasferimento
alle  amministrazioni  di  destinazione  e  con effetto dalla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge  n.  50 del 1999. Gli oneri
relativi  al  trattamento  economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti  dipendenti  rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione   dell'albo  dei  segretari  comunali  fino  alla  data  del
trasferimento  alle  amministrazioni di destinazione; successivamente
sono  a  queste  imputate.  Analogamente si provvede, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

	        
	      
CAPO III
Dirigenza ed incarichi
                            Articolo 107
              Funzioni e responsabilta' della dirigenza

1.  Spetta  ai  dirigenti  la  direzione  degli  uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi  si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo  politico-amministrativo  spettano  agli organi di governo,
mentre   la   gestione   amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  e'
attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2.  Spettano  ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti  e  provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso  l'esterno,  non  ricompresi  espressamente dalla legge o dallo
statuto    tra    le    funzioni    di    indirizzo    e    controllo
politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  dell'ente  o non
rientranti  tra  le funzioni del segretario o del direttore generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3.  Sono  attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai  medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli  atti  di  gestione  finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
   impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
   rilascio  presupponga  accertamenti e valutazioni, anche di natura
   discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
   dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese le
   autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti  i  provvedimenti  di sospensione dei lavori, abbattimento e
   riduzione  in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
   vigilanza  edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
   previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
   di   prevenzione   e   repressione   dell'abusivismo   edilizio  e
   paesaggistico-ambientale;
h) le  attestazioni,  certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
   autenticazioni,  legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto costituente
   manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli  atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
   base a questi, delegati dal sindaco.

4.  Le  attribuzioni  dei dirigenti, in applicazione del principio di
cui  all'articolo  1,  comma  4,  possono  essere  derogate  soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente testo
unico,  le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo  III  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi,  si  intendono  nel  senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54.

6.  I  dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.

7.  Alla  valutazione  dei dirigenti degli enti locali si applicano i
principi  contenuti  nell'articolo  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, secondo le modalita' previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.

	        
	      
                            Articolo 108
                         Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e  il  presidente  della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo  criteri  stabiliti  dal  regolamento di organizzazione degli
uffici  e  dei  servizi,  che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di governo dell'ente, secondo le
direttive  impartite  dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di  efficacia  ed  efficienza.  Compete  in  particolare al direttore
generale  la  predisposizione  del  piano  dettagliato  di  obiettivi
previsto  dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di  piano  esecutivo  di  gestione previsto dall'articolo 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro  assegnate,  i  dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.

2.  Il  direttore  generale  e' revocato dal sindaco o dal presidente
della   provincia,  previa  deliberazione  della  giunta  comunale  o
provinciale.  La  durata  dell'incarico  non puo' eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti e'
consentito  procedere  alla  nomina  del  direttore  generale  previa
stipula  di  convenzione  tra  comuni  le  cui  popolazioni assommate
raggiungano  i  15.000  abitanti.  In  tal caso il direttore generale
dovra'  provvedere  anche  alla  gestione  coordinata  o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3
e  in  ogni  altro  caso  in  cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o
dal presidente della provincia al segretario.

	        
	      
                            Articolo 109
                Conferimento di funzioni dirigenziali

1.  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le
modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi,  secondo  criteri  di competenza professionale, in relazione
agli  obiettivi  indicati  nel programma amministrativo del sindaco o
del   presidente   della   provincia  e  sono  revocati  in  caso  di
inosservanza  delle  direttive  del  sindaco  o  del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato  raggiungimento  al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi   assegnati   nel  piano  esecutivo  di  gestione  previsto
dall'articolo  169  o  per  responsabilita'  particolarmente  grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro.   L'attribuzione   degli  incarichi  puo'  prescindere  dalla
precedente  assegnazione  di  funzioni  di  direzione  a  seguito  di
concorsi.

2.  Nei  comuni  privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale le
funzioni   di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere
attribuite,  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

	        
	      
                            Art. 110 (2)
                        Incarichi a contratto

  1.  Lo  statuto  puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di  alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato   di   diritto   pubblico   o,   eccezionalmente   e  con
deliberazione   motivata,   di  diritto  privato,  fermi  restando  i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici e dei servizi,
negli  enti  in  cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri  e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della  dotazione  organica,  contratti  a  tempo  determinato  per  i
dirigenti  e  le  alte  specializzazioni,  fermi restando i requisiti
richiesti   per  la  qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e  comunque  per  almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri  e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della   dotazione  organica,  solo  in  assenza  di  professionalita'
analoghe   presenti   all'interno   dell'ente,   contratti   a  tempo
determinato   di   dirigenti,   alte  specializzazioni  o  funzionari
dell'area  direttiva,  fermi  restando  i  requisiti richiesti per la
qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati in misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica  dell'ente, (( arrotondando il prodotto all'unita' superiore
))  o  ad  una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore
alle 20 unita'.
  3.  I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore  al  mandato  elettivo  del  sindaco o del presidente della
provincia  in  carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto  dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il   personale   degli   enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con
provvedimento  motivato  della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata  alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche  in  considerazione  della  temporaneita'  del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali.  Il  trattamento economico e l'eventuale indennita' ad
personam  sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
  4.  Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso
in  cui  l'ente  locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie.
  5.   Il   rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione  e'  risolto  di  diritto  con  effetto dalla data di
decorrenza  del  contratto  stipulato  con l'ente locale ai sensi del
comma  2.  L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla  vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta  entro  i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto
in organico.
  6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a termine, il
regolamento  puo'  prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.

	        
	      
                            Articolo 111
            Adeguamento della disciplina della dirigenza

1.   Gli  enti  locali,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita'
nell'esercizio  della  propria  potesta'  statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del  capo  II  del  decreto  legislativo  del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

	        
	      

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