Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I Uffici e personale
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Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali,
ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre
disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo
unico.
Articolo 89
Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in
conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed
economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e
responsabilita'.
2. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:
a) responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei
medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca;
g) disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra
impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi
di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati
dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i
soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai
soggetti preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.
Articolo 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al
comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Articolo 91
Assunzioni
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di
funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale.
2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto
legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al
personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
Articolo 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 93
Responsabilita' patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui
all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e'
personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia
stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
Articolo 94
Responsabilita' disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere
a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale
dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi
indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato
dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e' disposta
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine
i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero,
ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano
altresi' le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
Articolo 95
Dati sul personale degli enti locali
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti
l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle
province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti
montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in
servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni
organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16-ter del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Articolo 96
Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte,
secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del
provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.
CAPO II Segretari comunali e provinciali
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Articolo 97
Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente
dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo
di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita'
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli
effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei
servizi;
c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della
provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
dall'articolo 108, comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo'
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e'
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 98
Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere
superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero
delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni
due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui
all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui
possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia.
Articolo 99
Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa
automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del
sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare
le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del
presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e'
confermato.
Articolo 100
Revoca
1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 101 (8)(17)(21)
Disponibilita' e mobilita'
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque privo di incarico e' collocato in posizione di
disponibilita' per la durata massima di (( due anni )).
2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102
per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza,
nonche' per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita
presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di
disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o
provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando,
aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre
amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato
da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
4. Decorsi (( due anni )) senza che abbia preso servizio in
qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato
d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di mobilita' per effetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o
provinciale viene collocato nella posizione di disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.
Art. 102 (3) (11)
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di
diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno.
2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di
provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo e (( da tre esperti )) designati
dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio
elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di
amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in relazione
alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
disponibilita' di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma
restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti
dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le
modalita' previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della
disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a
carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui
all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento
economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di
cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
e successive modificazioni.
Articolo 103
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati
con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente,
sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti
locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in
sezioni e in fasce professionali, le modalita' di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalita' di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante
utilizzo delle procedure in materia di mobilita', ricorrendo
prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o
del fuori ruolo;
b) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo
riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo
restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione
finanziaria al controllo della Corte dei conti;
d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per
incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
Articolo 104
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole
regionali e interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui
al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri
per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attivita' formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
Articolo 105
Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con
propria legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino,
all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Articolo 106
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei
comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel
ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i
segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo
39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento
alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di
entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del
trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente
sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO III Dirigenza ed incarichi
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Articolo 107
Funzioni e responsabilta' della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e'
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di
cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i
principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalita' previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.
Articolo 108
Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e'
consentito procedere alla nomina del direttore generale previa
stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale
dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3
e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o
dal presidente della provincia al segretario.
Articolo 109
Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le
modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o
del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 169 o per responsabilita' particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 110 (2)
Incarichi a contratto
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di professionalita'
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'ente, (( arrotondando il prodotto all'unita' superiore
)) o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore
alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della
provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad
personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione e' risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del
comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto
in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.
Articolo 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita'
nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del capo II del decreto legislativo del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.