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T.U. Enti Locali: TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

 
Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
                            Art. 112 (5)
                       Servizi pubblici locali

  1.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))
  3.  Ai  servizi  pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  relativo  alla qualita' dei
servizi pubblici locali e carte dei servizi.

	        
	      
             Art. 113 (5) (14) (15) (19) (20) (26) (30)
            Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
               pubblici locali di rilevanza economica

  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
modalita'  di  gestione  ed  affidamento  dei servizi pubblici locali
concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono  inderogabili  ed
integrative  delle  discipline  di  settore.  Restano  ferme le altre
disposizioni   di  settore  e  quelle  di  attuazione  di  specifiche
normative  comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente  articolo  i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
  1-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
settore  del  trasporto  pubblico  locale  che resta disciplinato dal
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni.
  2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei
servizi  pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
  2-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti  di  trasporti  a  fune  per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane.
  3.   Le  discipline  di  settore  stabiliscono  i  casi  nei  quali
l'attivita'  di  gestione  delle reti e degli impianti destinati alla
produzione  dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere
separata  da  quella  di  erogazione  degli stessi. E', in ogni caso,
garantito   l'accesso  alle  reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
  4.  Qualora  sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
per  la  gestione  delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
  a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali  con  la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui
   puo'  essere affidata direttamente tale attivita' a condizione che
   gli  enti  pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
   societa'  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato sui propri
   servizi  e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
   propria   attivita'   con  l'ente  o  gli  enti  pubblici  che  la
   controllano;
b) di  imprese  idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
   pubblica, ai sensi del comma 7.
  5.  L'erogazione  del  servizio  avviene  secondo  le discipline di
settore  e  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione europea, con
conferimento della titolarita' del servizio:
a) a  societa'  di  capitali individuate attraverso l'espletamento di
   gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a  societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
   privato   venga  scelto  attraverso  l'espletamento  di  gare  con
   procedure  ad  evidenza  pubblica  che  abbiano  dato  garanzia di
   rispetto   delle   norme  interne  e  comunitarie  in  materia  di
   concorrenza  secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita'
   competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
   o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
   societa'  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato sui propri
   servizi  e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
   propria   attivita'   con  l'ente  o  gli  enti  pubblici  che  la
   controllano.
  5-bis.  Le  normative  di  settore,  al  fine  di  superare assetti
monopolistici,    possono    introdurre    regole    che   assicurino
concorrenzialita'  nella  gestione  dei  servizi da esse disciplinati
prevedendo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al comma 5,
criteri  di  gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
  5-ter.  In  ogni  caso  in  cui  la gestione della rete, separata o
integrata  con  l'erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla  rete,  il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
  6.  Non  sono  ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa'  che,  in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi  pubblici  locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale  divieto  si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro  controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
  7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di  equa  distribuzione sul
territorio  e  di  sicurezza  definiti  dalla competente Autorita' di
settore  o,  in  mancanza  di  essa,  dagli  enti  locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle  condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti,  per  il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di  innovazione  tecnologica  e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante  del  contratto  di  servizio.  Le  previsioni  di  cui al
presente  comma  devono  considerarsi integrative delle discipline di
settore. (19)
  8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e' consentito
l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una  pluralita' di servizi
pubblici  locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
  9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e in esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre,  assegnati  al  nuovo  gestore  le reti o loro porzioni, gli
impianti  e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento  di  cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
  10.  E'  vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
  11.  I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
  12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto  o in parte la propria
partecipazione   nelle   societa'   erogatrici  di  servizi  mediante
procedure  ad  evidenza  pubblica  da  rinnovarsi  alla  scadenza del
periodo  di  affidamento.  Tale  cessione  non comporta effetti sulla
durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
  13.  Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non
sia   vietato  dalle  normative  di  settore,  possono  conferire  la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti,  e  delle  altre dotazioni
patrimoniali  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico, che e'
incedibile.  Tali  societa'  pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  a  disposizione dei gestori incaricati della
gestione  del  servizio  o,  ove  prevista la gestione separata della
rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o dagli enti
locali.   Alla  societa'  suddetta  gli  enti  locali  possono  anche
assegnare,  ai  sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle
reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
  14.  Fermo  restando  quanto  disposto dal comma 3, se le reti, gli
impianti  e  le  altre  dotazioni  patrimoniali  per  la gestione dei
servizi  di  cui  al  comma  1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli  enti  locali,  questi  possono  essere autorizzati a gestire i
servizi  o  loro  segmenti,  a  condizione  che  siano rispettati gli
standard  di  cui  al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o  le  relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni  caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
  15.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione.
  15-bis.  Nel  caso  in  cui  le disposizioni previste per i singoli
settori  non  stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni  rilasciate  con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano  comunque  entro  e  non  oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007 ,
senza  necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse  dalla  cessazione  le  concessioni  affidate  a  societa'  a
capitale  misto  pubblico  privato  nelle  quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia  di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza,   nonche'   quelle   affidate   a  societa'  a  capitale
interamente  pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo analogo a
quello  esercitato  sui  propri servizi e che la societa' realizzi la
parte  piu'  importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici  che  la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione
le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia'
quotate  in  borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale
data  a  condizione  che siano concessionarie esclusive del servizio,
nonche'  a  societa'  originariamente a capitale interamente pubblico
che  entro  la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote  di  capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in
entrambe  le  ipotesi  indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare  del  termine  equivalente  a quello della durata media delle
concessioni  aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure
di  evidenza  pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per
caso  la  cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti
proporzionata  ai  tempi  di  recupero  di  particolari  investimenti
effettuati da parte del gestore.
  15-ter.  Il  termine  del  31  dicembre 2006, relativamente al solo
servizio  idrico  integrato  al  31  dicembre  2007,  di cui al comma
15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto  caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel  caso  in  cui,  almeno  dodici  mesi  prima dello scadere del
   suddetto  termine  si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
   costituzione  di una nuova societa' capace di servire un bacino di
   utenza   complessivamente   non   inferiore  a  due  volte  quello
   originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi
   il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel  caso  in  cui,  entro  il  termine  di  cui  alla lettera a),
   un'impresa  affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
   trovi  ad  operare  in  un ambito corrispondente almeno all'intero
   territorio  provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
   dalle  norme  vigenti;  in questa ipotesi il differimento non puo'
   comunque essere superiore a due anni.
  15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di
cui  al  comma  6,  salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle  prime  gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti  alla  gara  stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  del
settore  e  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28  agosto  1997,  n.  281,  il  Governo  definisce  le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane  che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza
ricorrere  a  procedure  di  evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo  caso,  sia  fatto  salvo  il principio di reciprocita' e siano
garantiti  tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.
((30))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.   1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  7,  limitatamente  al secondo ed al terzo
periodo,  del  presente  articolo, nel testo sostituito dall'art. 35,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
---------------
AGGIORNAMENTO ((30))
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, con L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 23-bis) che "L'articolo
113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni,   e'   abrogato   nelle  parti  incompatibili  con  le
disposizioni di cui al presente articolo."

	        
	      
                     Art. 113-bis (5) (14) (19)
                Gestione dei servizi pubblici locali
                    privi di rilevanza economica

  1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i
servizi  pubblici  locali  privi  di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
   pubblici  titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa'
   un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
   la  societa'  realizzi  la  parte  piu'  importante  della propria
   attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
  2.  E'  consentita  la  gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
  3.  Gli  enti  locali possono procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
  4.  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
  5.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali ed i soggetti erogatori dei
servizi  di  cui  al  presente articolo sono regolati da contratti di
servizio. ((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.   1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  art. 113-bis, nel testo introdotto dal
comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.

	        
	      
                            Articolo 114
                   Aziende speciali ed istituzioni

1.  L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita'  giuridica,  di  autonomia  imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio di
amministrazione,  il  presidente  e il direttore, al quale compete la
responsabilita'  gestionale.  Le  modalita'  di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di  bilancio  da  perseguire  attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.

5.  Nell'ambito  della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende   speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e  dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6.  L'ente  locale  conferisce  il capitale di dotatone, determina le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;   verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede  alla
copertura degli eventuali costi sociali.

7.  Il  collegio  dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le
sue  funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo statuto
dell'azienda  speciale  prevede  un  apposito  organo,  di revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il  piano-programma,  comprendente  un  contratto  di servizio che
   disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.

	        
	      
                          Art. 115 (5) (24)
                Trasformazione delle aziende speciali
                       in societa' per azioni

  1.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale,  trasformare le aziende speciali (. . .) in societa' (di
capitali),  di  cui  possono  restare  azionisti unici per un periodo
comunque  non  superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale  di  tali  societa'  e'  determinato  dalla deliberazione di
trasformazione  in  misura  non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende   speciali   risultante  dall'ultimo  bilancio  di  esercizio
approvato  e  comunque  in  misura  non  inferiore all'importo minimo
richiesto  per  la  costituzione delle societa' medesime. L'eventuale
residuo  del  patrimonio  netto  conferito0  e'  imputato a riserve e
fondi,  mantenendo  ove  possibile le denominazioni e le destinazioni
previste   nel   bilancio   delle  aziende  originarie.  Le  societa'
conservano   tutti   i   diritti   e   gli  obblighi  anteriori  alla
trasformazione  e  subentrano  pertanto  in tutti i rapporti attivi e
passivi delle aziende originarie.
  2.  La  deliberazione  di  trasformazione  tiene luogo di tutti gli
adempimenti  in materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa  vigente,  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
  3.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti,  entro  tre  mesi  dalla  costituzione delle societa', gli
amministratori   devono   richiedere   a  un  esperto  designato  dal
presidente  del  tribunale  una  relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano   i   valori   definitivi   di  conferimento  dopo  avere
controllato  le  valutazioni  contenute  nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino  a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
  4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini  dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
  5. (COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448)
  6.  Il  conferimento  e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
  7.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1 puo' anche prevedere la
scissione  dell'Azienda,  speciale  e  la  destinazione a societa' di
nuova  costituzione  di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal  caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
1  a  6  del  presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
  (7-bis.  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano
anche  alla  trasformazione  dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio   comunale   l'assemblea  consortile.  In  questo  caso  le
deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale.)
  ((  7-ter.  Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a
statuto  ordinario  e  ad  autonomia  speciale, fermo restando quanto
stabilito  dalla  legislazione  regionale in materia, si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. Delle obbligazioni sorte
anteriormente  alla costituzione delle societa' di capitali di cui al
comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. ))

	        
	      
                          Art. 116 (3) (5)
               Societa' per azioni con partecipazione
                     minoritaria di enti locali

  1.  Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici ((
di  cui  all'articolo  113-bis  )) e per la realizzazione delle opere
necessarie  al  corretto  svolgimento  del  servizio,  nonche' per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico,
che  non  rientrino,  ai  sensi  della vigente legislazione statale e
regionale,  nelle  competenze istituzionali di altri enti, costituire
apposite  societa'  per  azioni  senza  il  vincolo  della proprieta'
pubblica  maggioritaria  anche  in  deroga  ai  vincoli  derivanti da
disposizioni  di  legge  specifiche.  Gli enti interessati provvedono
alla  scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari  sul  mercato  con  procedure  di  evidenza pubblica. L'atto
costitutivo   delle   societa'  deve  prevedere  l'obbligo  dell'ente
pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di
servizi  pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
  2.  La  costituzione  di  societa'  miste con la partecipazione non
maggioritaria   degli   enti   locali  e'  disciplinata  da  apposito
regolamento   adottato   ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  qualunque  importo si
applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia di lavori pubblici.
  4.  Fino  al  secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in
funzione  dell'opera,  l'ente  locale  partecipante potra' rilasciare
garanzia  fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
  5.  Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami
di  essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma
1,  anche  per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di
cui  al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi  1  e  2,  della  legge  30  luglio  1990, n. 218, e successive
modificazioni.

	        
	      
                            Articolo 117
                         Tariffe dei servizi

1.  Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio  economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo
della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
   con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari,
attraverso  contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti.

3.  Qualora  i  servizi  siano  gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico   per  effetto  di  particolari  convenzioni  e  concessioni
dell'ente  o per effetto del modello organizzativo di societa' mista,
la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

	        
	      
                            Art. 118 (5)
                  Regime del trasferimento di beni

  1.  I  trasferimenti  di  beni  mobili  ed  immobili effettuati dai
comuni,  dalle  province  e  dai  consorzi  fra tali enti a favore di
aziende  speciali  o  di  ((  societa' di capitali di cui al comma 13
dell'articolo  113  )),  sono  esenti,  senza limiti di valore, dalle
imposte  di  bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
catastali  e  da  ogni  altra  imposta,  spesa,  tassa  o  diritto di
qualsiasi  specie  o  natura.  Gli  onorari  previsti  per  i  periti
designati   dal  tribunale  per  la  redazione  della  stima  di  cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per
i   notai  incaricati  della  redazione  degli  atti  conseguenti  ai
trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
  2.  Le  disposizioni  previste  nel  comma  1 si applicano anche ai
trasferimenti   ed   alle  retrocessioni  di  aziende,  di  complessi
aziendali  o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure
di  liquidazione  di  aziende  municipali  e provinciali o di aziende
speciali,  adottate  a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca  del  servizio  e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette  procedure  siano  connesse  o  funzionali  alla  contestuale o
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende  soppresse,  purche'  i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende  trasferiti  o  retrocessi  vengano  effettivamente conferiti
nella  costituenda  societa'  per  azioni.  Le stesse disposizioni si
applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o  di  rami  di  essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione  o  trasformazione  dei  consorzi  in aziende speciali e
consortili  ai  sensi  degli  articoli  31  e  274,  comma  4, per la
costituzione  di  societa'  per  azioni  ai  sensi dell'articolo 116,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di  enti  locali,  di  societa'  per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni  ai  sensi  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))

	        
	      
                            Articolo 119
Contratti   di   sponsorizzazione,   accordi   di   collaborazione  e
                             convenzioni

1.  In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati,
i  comuni,  le province e gli altri enti locali indicati nel presente
testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione ed
accordi  di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici
o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

	        
	      
                            Art. 120 (9)
                  Societa' di trasformazione urbana

  1.  Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della  provincia  e  della  regione,  possono costituire societa' per
azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati  delle  societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
  ((   2.  Le  societa'  di  trasformazione  urbana  provvedono  alla
preventiva  acquisizione  degli immobili interessati dall'intervento,
alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione  degli  stessi. Le
acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune. ))
  ((  3.  Gli  immobili interessati dall'intervento di trasformazione
sono    individuati    con    delibera    del   consiglio   comunale.
L'individuazione  degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica
utilita',  anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.
Gli   immobili   di   proprieta'   degli   enti   locali  interessati
dall'intervento possono essere conferiti alla societa' anche a titolo
di concessione. ))
  4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali azionisti e la societa' per
azioni  di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.

	        
	      
                            Art. 121 (4)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 325 ))

	        
	      
                            Articolo 122
                      Lavori socialmente utili

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di  lavori  socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e
8,  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e successive
modifiche ed integrazioni.

	        
	      
                            Art. 123 (5)
                          Norma transitoria

  1.   Resta   fermo  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  adeguare
l'ordinamento   delle  aziende  speciali  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
  2.  Restano  salvi  gli  effetti  degli atti e dei contratti che le
medesime  aziende  speciali  hanno posto in essere anteriormente alla
data  di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))

	        
	      

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