Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
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Art. 112 (5)
Servizi pubblici locali
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei
servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Art. 113 (5) (14) (15) (19) (20) (26) (30)
Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali
concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed
integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre
disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche
normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei
servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali
l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla
produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere
separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso,
garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui
puo' essere affidata direttamente tale attivita' a condizione che
gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con
conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita'
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5,
criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o
integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con
gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o
integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia
avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo
alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di
settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al
presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di
settore. (19)
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito
l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla
successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle
societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli
impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di
gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi mediante
procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del
periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla
durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non
sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni
patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e'
incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti
locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche
assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle
reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei
servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i
servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli
standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007 ,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione
le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia'
quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale
data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio,
nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico
che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in
entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media delle
concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure
di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per
caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti
proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti
effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma
15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi
il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di
cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.
((30))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U. 1a s.s. 4/8/2004, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo
periodo, del presente articolo, nel testo sostituito dall'art. 35,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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AGGIORNAMENTO ((30))
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, con L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 23-bis) che "L'articolo
113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo."
Art. 113-bis (5) (14) (19)
Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
la societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei
servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei
servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di
servizio. ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U. 1a s.s. 4/8/2004, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente art. 113-bis, nel testo introdotto dal
comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.
Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le
sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Art. 115 (5) (24)
Trasformazione delle aziende speciali
in societa' per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali (. . .) in societa' (di
capitali), di cui possono restare azionisti unici per un periodo
comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle societa' medesime. L'eventuale
residuo del patrimonio netto conferito0 e' imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa'
conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e
passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal
presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere
controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
5. (COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448)
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la
scissione dell'Azienda, speciale e la destinazione a societa' di
nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
1 a 6 del presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
(7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale.)
(( 7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a
statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto
stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte
anteriormente alla costituzione delle societa' di capitali di cui al
comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. ))
Art. 116 (3) (5)
Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici ((
di cui all'articolo 113-bis )) e per la realizzazione delle opere
necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico,
che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire
apposite societa' per azioni senza il vincolo della proprieta'
pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da
disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono
alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto
costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente
pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di
servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la partecipazione non
maggioritaria degli enti locali e' disciplinata da apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si
applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in
funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare
garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami
di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma
1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di
cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni.
Articolo 117
Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo
della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari,
attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni
dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista,
la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Art. 118 (5)
Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai
comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di
aziende speciali o di (( societa' di capitali di cui al comma 13
dell'articolo 113 )), sono esenti, senza limiti di valore, dalle
imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti
designati dal tribunale per la redazione della stima di cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per
i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai
trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai
trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure
di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende
speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti
nella costituenda societa' per azioni. Le stesse disposizioni si
applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e
consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la
costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo 116,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))
Articolo 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati,
i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente
testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici
o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 120 (9)
Societa' di trasformazione urbana
1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione, possono costituire societa' per
azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
(( 2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento,
alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune. ))
(( 3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione
sono individuati con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.
Gli immobili di proprieta' degli enti locali interessati
dall'intervento possono essere conferiti alla societa' anche a titolo
di concessione. ))
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
Art. 121 (4)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 325 ))
Articolo 122
Lavori socialmente utili
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e
8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 123 (5)
Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare
l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le
medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla
data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))