Strumenti di pagamento

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1.All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.500 euro";
b) l'ultimo periodo del comma 10 รจ soppresso.
2.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3.Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
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