TITOLO III
RAPPORTI CON LA
PARTE ASSISTITA
Art. 35 –
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la
parte assistita è fondato sulla fiducia
I. L’incarico deve
essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve
astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo
possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art.
45.
Art. 36 –
Autonomia del rapporto.
L’avvocato ha
l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi
deontologici. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
colpiti da nullità
I. L’avvocato, prima di accettare
l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo
rappresentante.
II. In ogni caso, nel rispetto dei doveri
professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di
ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
III. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria
attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa
sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Art. 37 –
Conflitto di interessi.
L’avvocato ha
l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca
con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I.
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico.
II. L’obbligo di astensione opera altresì se
le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano
partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che
esercitino negli stessi locali.
Art. 38 –
Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione
dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
I. Il difensore d’ufficio
deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di
partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata
comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega,
il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
Art. 39 –
Astensione dalle udienze.
L’avvocato ha diritto
di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme
in vigore.
I. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di
non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla
proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a
singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne
dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie
attività professionali.
Art. 40 –
Obbligo di informazione.
L’avvocato è tenuto ad
informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle
caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito
ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo
dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti
alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E’ obbligo
dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di
determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione.
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al
proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se
utile all’interesse di questi.
Art. 41 –
Gestione di denaro altrui.
L’avvocato deve
comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente
conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 –
Restituzione di documenti.
L’avvocato è in ogni
caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
I. L’avvocato può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento.
Art. 43 –
Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento
del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi
ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle
prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
I.
L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata
delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e
degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L’avvocato non
deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività
svolta.
III. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore
di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne
abbia fatto espressa riserva.
IV. L’avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali
il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
Art. 44. –
Compensazione.
L’avvocato ha diritto
di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi
a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando
vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia
già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
I. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a
mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse
per conto di questa.
Art. 45 –
Accordi sulla definizione del compenso.
E’ consentito
all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre
che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio
disposto dall’art 2233 del Codice civile.
Art. 46 –
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L’avvocato può agire
giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Art. 47 –
Rinuncia al mandato.
L’avvocato ha diritto
di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato
l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle
circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare
la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi
ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di
legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare
la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di
tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da
ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia
effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Codice Deontologico Forense (Indice e preambolo)