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RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZITITOLO IV RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI Art. 48 – Minaccia di azioni alla controparte. L’intimazione fatta
dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è
consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie Art. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. Art. 50 – Richiesta di compenso professionale alla controparte. È vietato richiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò
sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in
ogni altro caso previsto dalla legge. Art. 51 – Assunzione di incarichi contro ex clienti. L’assunzione di un
incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso
almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionalee l’oggetto del
nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Art. 52 – Rapporti con i testimoni. L’avvocato deve
evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti. 1. Il difensore di fiducia e
il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni
previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sull’oggetto,
sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei
risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di
sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e
consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e
i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di
intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e
l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì
l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per
l’esercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve
informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria
qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre
informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico
ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno
tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve
altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso
procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame
davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando
intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di
chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura
dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere
dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il
difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa
persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita,
nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e
intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a
chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire
all’atto. 13. Il difensore, anche
quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose,
procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il
dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque
porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore deve
documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la
riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva. 16. Il difensore non è
tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né
al suo difensore.
Art. 53 – Rapporti con i magistrati. I rapporti con i
magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni. Art. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. Art. 55 – Arbitrato. L’avvocato chiamato a
svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento
a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza. Art. 56 – Rapporti con i terzi. L’avvocato ha il
dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone
in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della
professione. Art. 57 – Elezioni forensi. L’avvocato che
partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni. Art. 58 – La testimonianza dell’avvocato. Per quanto possibile,
l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto. Art. 59 – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’avvocato è tenuto a
provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi. |
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