TITOLO II
RAPPORTI CON I
COLLEGHI
Art. 22 –
Rapporto di colleganza.
L’avvocato deve mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.
I. L’avvocato che collabori con altro collega è
tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di
informativa.
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio
nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione
deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa
pregiudicare il diritto da tutelare.
III. L’avvocato non può registrare
una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una
riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 –
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell’attività
giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del
dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
I. L’avvocato è tenuto a rispettare
la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i
colleghi.
II. L’avvocato deve opporsi a qualunque
istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti
che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III. Il
difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato
ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla
parte di provvedere alpagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per
l’attività professionale eventualmente già svolta.
IV.
Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle
altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse
della parte assistita e nel rispetto della legge.
V. Nei casi di
difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad
ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.
VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali,
nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata
al collega avversario.
Art. 24 –
Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.
L’avvocato ha il
dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro
che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare,
la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata
presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito
disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II.
Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio
dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e
nell’interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi,
l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la
costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi
modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti
professionali.
Art. 25 –
Rapporti con i collaboratori dello studio.
L’avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
Art. 26 –
Rapporti con i praticanti.
L’avvocato è tenuto
verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità
della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione.
I. L’avvocato deve fornire al praticante
un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo
iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale
ricevuto.
II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia
incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 –
Obbligo di corrispondere con il collega.
L’avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro
legale
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il
comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che
essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il
consenso.
Art. 28 –
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere
prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i
colleghi.
I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa
tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
II. E’ producibile la
corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni
richieste.
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto
ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
Art. 29 –
Notizie riguardanti il collega
L’esibizione in
giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che
egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla
tutela di un diritto.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere
apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
Art. 30 –
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L’avvocato che scelga
e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
Art. 31 –
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L’avvocato è tenuto a
dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è
tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività
svolta e da svolgere.
I. L’elezione di domicilio presso
altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita.
II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di
definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega che gli ha affidato l’incarico.
III. L’avvocato corrispondente,
in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela
degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli
ha affidato l’incarico.
Art. 32 –
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L’avvocato che abbia
raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti
deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non
conosciuti o sopravvenuti.
Art. 33 –
Sostituzione del collega nell’attività di difesa.
Nel caso di
sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o
rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega
sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché
siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte.
I. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo
difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Art. 34 –
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto
integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non
sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli
avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
Codice Deontologico Forense (Indice e preambolo)