TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Ambito di
applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli
avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
Art. 2 – Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di
infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
l’infrazione.
Art. 3 – Volontarietà
dell’azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla
inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se
omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
Art. 4 – Attività all’estero e attività in
Italia dello straniero.
Nell’esercizio di attività professionali
all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene
svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 – Doveri di probità, dignità e
decoro.
L’avvocato deve ispirare la propria condotta
all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere
sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
II. L’avvocato è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si
riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della
classe forense.
III. L’avvocato che sia indagato o imputato in un
procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello
stesso procedimento.
Art. 6 – Doveri di lealtà e
correttezza.
L’avvocato deve svolgere la propria attività
professionale con lealtà e correttezza.
I. L’avvocato non deve proporre
azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 – Dovere di fedeltà.
È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la
propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari
all’interesse del proprio assistito.
II. L’avvocato deve esercitare la sua
attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la
collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato
e di ogni altro potere.
Art. 8 – Dovere di diligenza.
L’avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza.
Art. 9 – Dovere di segretezza e
riservatezza.
È dovere, oltre che diritto, primario e
fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su
tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L’avvocato è tenuto al
dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia
per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II. La
segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III.
L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello
svolgimento dell’attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla
regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative
alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle
attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello
stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 10 – Dovere di indipendenza.
Nell’esercizio dell’attività professionale
l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non
deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
Art. 11– Dovere di difesa.
L’avvocato deve prestare la propria attività
difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle
leggi vigenti.
I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve,
quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi
un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
Art. 12 – Dovere di
competenza.
L’avvocato non deve accettare incarichi che
sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L’avvocato deve
comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione
dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare
impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro
collega.
II. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
Art. 13 – Dovere di aggiornamento
professionale.
E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la
propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato
realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’
dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Art. 14 – Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla
esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per
un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere veree comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I.
L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni
di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. L’avvocato è
tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
Art. 15 – Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale.
L’avvocato deve provvedere regolarmente e
tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
Art. 16 – Dovere di evitare
incompatibilità.
E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel dubbio,
richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.
I. L’avvocato non
deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce
infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di
cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Art. 17 – Informazioni sull’attività
professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere
coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è
verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto,
l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L’avvocato
non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi
consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve
rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso,
l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,
elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi,
l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di
formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II.
E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
Art. 17 bis – Modalità
dell’informazione.
L’avvocato che intende dare informazione sulla
propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la
indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora
l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o
societaria;
- il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto
ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le
eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri
telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. il titolo professionale che
consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta
all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in
conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i
diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
-
l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori
di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali
materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello
studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello
studio;
l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità
deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e
del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato;
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti
web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione
tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto
in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in
esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere
riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o
tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Art. 18 – Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi
di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e
riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e
di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni
caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di
diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità
professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli
di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di
diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve
le esigenze di difesa del cliente.
III. E’ consentito all’avvocato, previa
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare
rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di
partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
Art. 19 – Divieto di accaparramento
di clientela.
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione
di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non
conformi alla correttezza e decoro.
I. L’avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione
di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta
di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III. E’ vietato offrire, sia
direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV. E’ altresì
vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.
Art. 20 – Divieto di uso di espressioni
sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e
penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive
negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei
terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l’infrazione della regola deontologica.
Art. 21 –Divieto di attività professionale
senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
I. L’iscrizione all’albo
costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e
stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del
relativo titolo.
II. Costituisce illecito disciplinare l’uso di
un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
III. Costituisce
altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non
abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che
tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al
periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
IV. L’avvocato può
utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario
di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia
di insegnamento e la facoltà.
V. L’iscritto nel registro dei
praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di
“praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio”
qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Codice Deontologico Forense (Indice e preambolo)