Codice delle assicurazioni private
TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 182. Pubblicità dei prodotti
assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è
effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità
rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui
i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati
anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli
intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la
trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è
utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della
pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della
pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di
trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei
prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5
secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con
regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di
chiarezza e correttezza dell’informazione.
Art. 183. Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti
dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le
informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed
operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in
modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia
ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti
sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che
rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria
indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento,
specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di
comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività
si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze
dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti
esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di
soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla
clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di
applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei
contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le
particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184. Misure cautelari ed
interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP
sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2.
L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o
dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più
utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185. Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel
territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di
libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della
conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una
nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti
e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina,
con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale
che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni
sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte
dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni
della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto
e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei
diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o
all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami
I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento,
le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle
caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai
rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse.
Al
contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il
periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento
adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai
risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il
capitale assicurato.
Art. 186. Interpello sulla nota
informativa
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa,
unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un
accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti
dalle disposizioni del presente capo fmo restando che la valutazione dell’ISVAP
non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli
assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione
entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e
completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia
pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del
comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione.
L’ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora
vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del
provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni
alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al
provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del
prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la
comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della
pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere
indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto
e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art. 187. Integrazione della nota
informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere
all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando
occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli
assicurati.
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