Codice delle assicurazioni private
TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE
CAPO I - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE
AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 62. Esercizio dell'attività di
riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla
formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all’adeguatezza
patrimoniale per l’esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei
principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo
all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.
2. L’impresa di
assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all’assicurazione
diretta. All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si
applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del
comma 1.
Art. 63. Requisiti organizzativi)
1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2.
Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i
sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la
quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64. Riserve tecniche del lavoro
indiretto
1. L’impresa che esercita l’attività di riassicurazione, anche in via non
esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al
lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L’iscrizione
in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano
ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato
dalle imprese cedenti. L’impresa valuta la congruità delle riserve del lavoro
indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed
apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze
passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l’impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il
portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l’applicazione dei principi
di cui al comma 2.
Art. 65. Attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di
affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura,
dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale
che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza,
qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di
riassicurazione è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli
attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni
economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari
o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L’impresa di riassicurazione deve
tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli
attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti,
almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attività poste a
copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo
esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa di
riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le
attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto
alle altre attività detenute dall’impresa di riassicurazione e non iscritte nel
registro.
5. L’impresa di riassicurazione comunica all’ISVAP la situazione
delle attività risultante dal registro. L’ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare
riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le
modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 66. Retrocessione dei rischi
1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve
tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l’esercizio
dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a
riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non
hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP è motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
retrocessionarie.
CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE
LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO
Art.
67. Attività in regime di stabilimento
1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative
all’adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell’esercizio
dell’attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto
di quanto previsto agli 62 articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo
all’esigenza di sana e prudente gestione.
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