Codice delle assicurazioni private
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30. Requisiti organizzativi
dell'impresa
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei
rami danni opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con
un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno
prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di
consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L’impresa che
esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di
professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.
Art. 31. Attuario incaricato dall’impresa che esercita i
rami vita)
1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento
in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32,
comma 3, 36, comma 2 e 6, e 93, comma 5.
2. L’attuario incaricato deve essere
in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta
dell’ISVAP.
3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario
incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia,
avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli
organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione
dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati,
in particolare di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile
andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell’attuario
medesimo.
4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e
all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza
di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
5.
In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni
di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato
dall’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della
revoca l’Ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell’incarico
dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque
giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni
della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi
termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di
predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate
negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede
l’impresa.
Art. 32. Determinazione delle tariffe nei rami vita)
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate
nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base
di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso
ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni
assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i
singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in
considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non
possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non
derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel
rispetto dei limiti indicati all’articolo 33, nonché delle regole applicative
dei principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.
3. La
valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario
e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il
bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è trasmesso all’ISVAP insieme ad
una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente
i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi
tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza
delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la
correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine
alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta
rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in
bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse
estranee ai premi ed ai relativi proventi, l’ISVAP può vietare l’ulteriore
commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione
di squilibrio.
5. E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio
naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi
tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
l’articolo 167, comma 2.
6. L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi
essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle
riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Art. 33. Tasso di interesse garantibile nei contratti
relativi ai rami vita)
1. L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che
non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato.
2. L’ISVAP può altresì determinare nel
regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in
cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per
cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è
espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta preventivamente l’autorità
di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L’impresa, nel definire il
tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a
criteri prudenziali.
4. L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1
e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti,
valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti
particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata
senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei
corrispondenti cespiti dell’attivo.
5. Qualora l’ISVAP si avvalga della
facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di interesse
prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse
utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura,
calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna
deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1
sono comunicati dall’ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano
richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34. Attuario incaricato dall’impresa che esercita i
rami responsabilità civile veicoli e natanti)
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti
incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve
tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine
di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2.
L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’attuario incaricato è preposto alla
verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi
tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi
di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni
dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive
con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31,
commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35. Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilità civile veicoli e natanti)
1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi
puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i
rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna
delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della
conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio
puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le
imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti
a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od
oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa
per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono
essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
CAPO II - RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI
Art. 36 (Riserve tecniche dei rami vita)
1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve
matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
dall’ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve
tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo
in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività,
gli interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di
informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che
svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da
rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 32,
comma 3. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3.
L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite
maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la
partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli
assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili
tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli
assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5.
Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari,
previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle
riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli
accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle
riserve tecniche.
7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il
confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel
calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell’esperienza diretta.
Art. 37. Riserve tecniche dei rami danni)
1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre
sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo
delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi
di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti
dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la
valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario
incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per
consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi
necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare
prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge
funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per
la redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà
pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami danni
costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri,
la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura
dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le
riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi
comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in
corso. L’impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e
delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare
integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi,
la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende
l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata
in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento
dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora
pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è
valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri
prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri
avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è
valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei
relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono
tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo
di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di
coprire rischi particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare l’attività
assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata
a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla
fine di ciascun esercizio. L’impresa autorizzata all'esercizio dell’attività
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce
una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a
compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità
per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità
naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di
assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo
durata annuale, prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa
costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del
rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano
determinati, per l’intera durata della garanzia, con riferimento all’età degli
assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti
l’impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo
entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di
assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una
apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto
dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.
9. La riserva
per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione
agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti
agli assicurati.
10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto
dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle
specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei
riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate
conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi
lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di
riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente
alla scelta operata dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
CAPO III - ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE
TECNICHE
Art. 38. Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi
di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del
tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la
sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad
un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2.
L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di
attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall’ISVAP. L’Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote
massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono
state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa
l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle
riserve tecniche.
4. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze
eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in
via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve
tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a
copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per
conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli
investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei
princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla
società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in
uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la
localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle
disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto
disposto dall'articolo 47.
Art. 39. Valutazione delle attività
patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto
dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai
criteri di valutazione delle attività patrimoniali.
Art. 40. Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando
la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta
del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni
l’impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato
pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti
obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale
valuta.
3. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel
rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP individua, con regolamento, i
casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di
impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati
che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41. Contratti direttamente collegati ad indici
o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente
collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti
sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
dell’organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del
fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di
riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a
tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle
quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano
definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il
più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni
sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili
agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente
collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle
regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti
di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti
di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o
qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche
aggiuntive si applica l’articolo 38.
5. L’ISVAP stabilisce, con regolamento,
disposizioni più dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi, che
possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi
limiti.
Art. 42. Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche
1. L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura
delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento
l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei
movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività
poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate
in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al
presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività
detenute dall’impresa e non iscritte nel registro.
3. L’impresa comunica
all’ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro.
L’ISVAP
determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del
registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 43. Riserve tecniche relative all'attività
esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi,
l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali
Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte
attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
CAPO IV - MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Art.
44. Margine di solvibilità
1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente
per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed
all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la
determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle
previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità
disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli
elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e
comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua
assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le
riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni
o a rettifica di voci dell’attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli
esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le
perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3.
Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le
azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del
cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali
cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono
soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni
preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti
in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative
diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta
per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli,
strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla
lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi
del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli
altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono
soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
4. Su motivata
richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può
autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi
singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali
individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L’ISVAP, con regolamento,
individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della
determinazione del patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di
solvibilità.
Art. 45. Prestiti subordinati, titoli a durata
indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità
disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli
altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti
subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo
quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano
l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide
solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza
delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa,
essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a
scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque
anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano
per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il
rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa
emittente e previa autorizzazione dell’ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza
fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’ISVAP, al più tardi
un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le
modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l’impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili
esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel
corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di
presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel
corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo del
prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo
contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato,
totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e
previa autorizzazione dell’ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o
parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere
effettuato soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione
dell’ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata
richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il
rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione
delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni
di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile
anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere
al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche
per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali
non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da comunicare
immediatamente all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la
riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta
per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del
preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a
durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza
determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali
cumulative di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi
nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente
versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) è previsto nei documenti
che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa
autorizzazione dell’ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano
l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva
autorizzazione dell’ISVAP.
L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata
anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della
relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP
almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da
idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi
con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza
di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura
dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
c) è
prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire
il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di
solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal
margine di solvibilità disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne
regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa
sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi
compresi gli assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano
l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non
corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo
tale che sia consentito all’impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le
perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una
riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente
provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa
deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di
assorbimento delle perdite.
9. L’ISVAP individua, con regolamento, le
condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di
assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti
subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità
disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel
presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i
titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili
ai fini della situazione di solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione
e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46. Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di
garanzia.
2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita,
fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo
di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di
euro.
3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi
restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di
garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora
l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui
all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere
inferiore a tre milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di
assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto
l’importo più elevato.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente
mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto
degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati
annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento
dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli
incrementi siano inferiori al cinque per cento.
Art. 47. Cessione dei rischi in
riassicurazione
1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve
tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in
riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano
istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP deve essere
motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
riassicuratrici.
CAPO V - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO
TERZO
Art. 48. Requisiti organizzativi della sede
secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa
che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un’idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l’articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 49. Riserve tecniche
1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel
portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina
delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per
la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia
richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove
ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L’impresa che è
autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e
malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel
territorio della Repubblica.
Art. 50. Calcolo del margine di solvibilità e della
quota di garanzia
1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità
costituito secondo le disposizioni del
capo IV, in quanto applicabili, e
calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo
quanto previsto con regolamento adottato dall’ISVAP.
2. Il terzo del minimo
del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può
essere inferiore alla metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai
quali si riferisce l’autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine
di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota
di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono
essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione
del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri
Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata
dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo
51.
Art. 51. Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati
membri)
1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare
nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o
dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda
di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto
disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione
dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel
territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista
dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter
localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede
secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia.
L’istanza
va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri
interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa
che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato
membro.
3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede
che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve
essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione
prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è
demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate
nel territorio dell’Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere
concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli
Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità
prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo
di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere
disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli
Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle
autorità di vigilanza.
5. L’impresa alla quale sono state concesse le
agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività
complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati
membri.
Codice delle assicurazioni private