AFFIDAMENTO CONDIVISO
Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Il testo della legge definitivamente approvato il 24 gennaio 2006
Art. 1. Modifiche al codice
civile
1. L’articolo 155
del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 155. -
(Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la finalità indicata dal
primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole.
La potestà
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