Il TAR Puglia (TAR PUGLIA - BARI, Sez. III, sentenza 27/10/2010, n. 3830) ha affrontato la questione della competenza a giudicare in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni edilizie o dell'uso del territorio, alla luce del codice del processo amministrativo, approvato con il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Si tratta di una delle primissime pronunce relative al nuovo codice, entrato in vigore lo scorso 16 Settembre, avente come principali obiettivi quelli di semplificare e accelerare il processo amministrativo (con evidenti risultati in termini di efficacia) e di riordinare in maniera organica e sistematica le numerose disposizioni che, fino a tale data, disciplinavano il processo davanti agli organi appartenenti alla magistratura
amministrativa. La norma che è stata posta sotto l'attenzione del TAR Puglia è l'art. 134, comma 1, lett. f), del codice del processo amministrativo, in base al quale, salvo ulteriori previsioni di legge, rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. "le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa". Ebbene, il TAR di cui sopra ha ritenuto che, per il principio di specialità e di successione delle leggi nel tempo, in più occasioni ribadito dalla Corte Costituzionale, ogni controversia avente ad oggetto la validità o l'efficacia di sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il governo del territorio debba ritenersi ascritta alla giurisdizione esclusiva del g.a..

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