Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20498 del 28 maggio 2010
Con la sentenza n. 20498 del 28 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che non integra il reato di maltrattamenti la moglie che, dopo aver saputo che il marito intende separarsi da lei, impedisce al coniuge, in maniera episodica e non abituale, di avere rapporti epistolari e telefonici con terzi. Secondo la ricostruzione della vicenda, una moglie, in seguito alla condotta assunta nei confronti del marito paraplegico, veniva condannata per maltrattamenti in quanto il suo comportamento, si era concretizzato in una "serie di condotte vessatorie nei confronti del coniuge paraplegico". Pertanto i giudici di merito avevano ritenuto colpevole la moglie che, a sua volta aveva proposto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità, accogliendo parzialmente il ricorso della moglie nella parte in cui si riferisce al reato di maltrattamenti, hanno stabilito che è importante l'abitualità e la continuità delle condotte vessatorie per l'integrazione del reato di maltrattamenti. Pertanto i giudici del Palazzaccio hanno precisato che "il carattere abituale e vessatorio di tali comportamenti, che invece, dalla stessa descrizione dei fatto contenuta in sentenza
, sembrano avere avuto un carattere episodico, orinati dalla richiesta di separazione del marito, più che dalla volontà di porre in essere condotte vessatorie".

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