La Corte di Cassazione intervenendo in materia di affido condiviso, e in particolar modo in relazione alle ipotesi in cui la collocazione prevalente del figlio e fatta presso uno dei genitori, ha stabilito che l'assegno di mantenimento deve essere a carico del genitore non collocatario. Il principio è stato affermato dalla prima sezione civile della Corte (sentenza n.23411/ 2009). Il caso preso in esame riguarda una coppia di fatto
e la Corte ne ha colto l'occasione per affermare l'ulteriore principio che i figli dei genitori non sposati debbono avere gli stessi diritti rispetto a quelli delle coppie sposate. Il giudice, spiega la Corte, se necessario può disporre la corresponsione di un assegno periodico da porre a carico di chi nonostante l'affido condiviso non tiene con sé il figlio. L'uguaglianza tra il trattamento riservato a coppie sposate quello per le coppie di fatto deve infatti "realizzare il principio della proporzionalità". Altre informazioni su questa sentenza. La Corte si e' cosi' espressa occupandosi del ricorso di un padre contro una decisione della Corte di Appello che gli aveva imposto oneri economici "senza considerare la posizione della madre, parimenti obbligata'. La Cassazione ha respinto il ricorso e ha ricordato che, in base all'art. 155 c.c. che fornisce le indicazioni per i provvedimenti sui figli, 'ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con l'ulteriore previsione che il giudice possa disporre la corresponsione di un assegno periodico' al genitore non collocatario.
Un assegno che, sottolineano i supremi giudici, 'si rivela quanto meno opportuno, se non necessario, quando, come nella specie, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori'. E non si tratta di una disparita' di trattamento tra il padre e la madre, dice in sostanza Piazza Cavour in quanto 'il genitore collocatario, essendo piu' ampio il tempo di permanenza del figlio presso di lui, avra' necessita' di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura piu' ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri)'.
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