Se non gradito, l'invio di mazzi di fiori insieme ad altre condotte moleste integra il delitto di stalking

di Marina Crisafi - Anche l'invio di fiori, se non gradito, può integrare il reato di stalking. Lo ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18559/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo accusato di aver compiuto atti persecutori nei confronti di una donna.

Considerato un corteggiamento "maldestro" dal gip, che aveva rigettato la richiesta del pm per l'applicazione di misure cautelari, la condotta dell'uomo veniva invece condannata dal giudice di merito (che disponeva il divieto di avvicinamento alla vittima), per il carattere di "estrema e allarmante" molestia, teso a piegare la vittima, a perseguitarla e "invaderle la vita con la sua presenza".

L'imputato aveva posto in essere diverse condotte moleste che hanno fatto così configurare nel loro insieme una ipotesi di stalking.

La decisione viene confermata dagli Ermellini, secondo i quali è assolutamente corretta la conclusione del tribunale, per cui "spesso la condotta molestatrice si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopportabile".

In quest'ottica, si legge nella sentenza, anche "un invio di fiori può essere molesto, se chiaramente non gradito dalla destinataria".

L'uomo, in realtà, si era spinto anche oltre, inviando una busta con un profilattico all'interno e messaggi intimidatori, costringendo la donna a modificare le proprie abitudini di vita, a non uscire di casa da sola e a far accompagnare la figlia a scuola da altre persone.

Da qui la conferma della condanna anche al pagamento delle spese.

Cassazione, sentenza n. 18559/2016

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