Chiarimenti in materia di risarcimento del danno da cose in custodia. In caso di incendio doloso appiccato da ignoti il proprietario non risponde dei danni al fabbricato adiacente
di Licia Albertazzi - In caso di incendio dolosamente appiccato da ignoti, il proprietario dello stabile colpito non risponde dei danni nei confronti dei proprietari delle unità abitative adiacenti.

È quanto afferma la Corte di cassazione (ordinanza n. 3953/2015) dopo aver ripercorso l'iter logico-argomentativo adottato dalla Corte di merito, ritenendolo infine esente da vizi.

La decisione

La Suprema corte richiama un principio consolidato, secondo il quale "in materia di responsabilità da cose in custodia (…) il nesso causale deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorchè indipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima".

Il giudice del merito avrebbe dunque correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dai vicini proprietari danneggiati dato che l'azione è stata posta in essere da ignoti criminali in orario notturno, i quali hanno dato fuoco ai locali interessati a mezzo lancio di bottiglie incendiarie. Le accertate modalità dell'attacco sono state infatti valutate nel senso da poter eludere qualsiasi tipo di sorveglianza, integrando in tal modo fatto esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra condotta ed evento e dunque ad escludere la responsabilità del custode. Il ricorso proposto dai danneggiati è rigettato.

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