Lo dice la Cassazione, con la sentenza n. 51096 del 9 dicembre 2014

Non può ravvisarsi il reato di diffamazione quando le scritte o frasi offensive si rivolgono ad una o più persone appartenenti ad una categoria, ancorchè limitata, se tali persone non sono individuabili.

Così ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 51096 del 9 dicembre 2014, assolvendo definitivamente il commissario della polizia municipale di Palermo imputato del reato di diffamazione per aver dichiarato a mezzo stampa (nella specie, sul quotidiano "La Repubblica") di presunte irregolarità nella gestione delle sanzioni amministrative contestate agli automobilisti palermitani, la cui responsabilità era da attribuire ai vertici del corpo dei vigili, offendendo con ciò l'onore del comandante del medesimo corpo.

L'imputato ricorreva per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti del diritto di critica sindacale, nonostante la verità della notizia, rappresentata dall'oggettiva presenza di ritardi anomali e reiterati nella trasmissione dei ricorsi e sostenendo, invece, di avere soltanto dato atto di una denunzia di disorganizzazione rivolta ai vertici politici e amministrativi, che non costituisce diffamazione "ma  un doveroso intervento" nella sua doppia veste di pubblico impiegato e delegato sindacale.

I giudici di piazza Cavour gli hanno dato ragione, ritenendo che il "labile riferimento" dell'imputato nel caso di specie consentisse di individuare soltanto "categorie eterogenee di presunti responsabili", non avendo lo stesso menzionato o individuato alcun nominativo ed essendosi limitato a rilevare l'elemento statistico anomalo, "dato oggettivamente abnorme e non contestato dalle persone offese che non poteva essere attribuito al caso".

In tema di individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa la giurisprudenza, ha sottolineato la Corte, è rigorosa, richiedendo che lo stesso "in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita".

Pertanto, ritenendo sotto tale profilo, la censura contenuta nell'articolo di stampa in esame assolutamente generica e lontana dai presupposti di "affidabile certezza" richiesti, la S.C. ha annullato la sentenza per insussistenza del fatto.

Cassazione Penale, testo sentenza 9 dicembre 2014, n. 51096

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