L'uso del telefono deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative

Se il pubblico ufficiale utilizza il telefono dell'ufficio per fini personali, senza che vi siano ragioni d'urgenza o autorizzazioni in merito, non può essere perciò solo condannato per il reato di peculato.

La Cassazione (sentenza 10 novembre 2014, n. 46282)richiama una precedente pronuncia delle sezioni unite secondo cui l'utilizzo del telefono d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio per fini personali e al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche legittime autorizzazioni può integrare il reato di peculato d'uso solo "se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative" (Cass. Sez. U, n. 19054/2013).

Come spiegano i giudici di piazza Cavour perché si possa considerare raggiunta la cosiddetta "soglia di rilevanza penale" occorre prendere in considerazione l'offensiva del fatto che nelle ipotesi di peculato d'uso si realizza solo in caso di produzione di un apprezzabile danno.


Sulla scorta di tale motivazione la Cassazione ha ribaltato una precedente decisione della Corte d'appello che pur avendo richiamato i principi enunciati nella sentenza delle sezioni unite avevano dato rilievo a un indebito utilizzo del telefono che si era protratto nel tempo ed era connotato da costanza e ripetitività praticamente giornaliera. Le telefonate erano dirette in prevalenza al marito e al figlio.

Secondo la corte d'appello vi era stato un danno non trascurabile per la pubblica amministrazione trattandosi comunque di alcune decine di euro.

Secondo la Cassazione però, per potersi configurare il reato di peculato d'uso bisogna considerare la peculiare struttura di questo reato per cui ogni valutazione "non può che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile".

I giudici d'appello, spiega la Corte, non possono limitarsi ad affermare che vi è stato un danno di varie decine di euro senza quantificarne in modo esatto ammontare perché occorre consentire ai giudici di legittimità la verifica sulla correttezza della valutazione sulla obiettiva o sensibilità del reato.


Inoltre la corte d'appello ha commisurato il danno economico prendendo in considerazione un intero arco temporale che andava dall'ottobre 2007 al maggio 2008 senza fare invece riferimento alle singole condotte.


Si richiama per il resto il testo integrale della sentenza 10 novembre 2014, n. 46282 e della sentenza 19054/2013 qui sotto allegate.

» Cassazione Penale, testo sentenza 10 novembre 2014, n. 46282
» SiTesto sentenza Sezioni Unite 19054/2013

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