Il superamento di per sé dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge integra ipso iure colpa

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 23283 del 31 Ottobre 2014. 

Hanno diritto a far interrompere le immissioni di rumore e a ottenere il risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale), i condomini nei cui appartamenti si propagano rumori provenienti dall'impianto di riscaldamento condominiale. E non c'è bisogno di altre allegazioni probatorie se i condomini dimostrano che i rumori superano la normale tollerabilità.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione che ha ribaltato una decisione della Corte d'appello che con motivazione considerata erronea dei Supremi giudici aveva dato torto ai condomini ritenendo che non avessero provato il comportamento, doloso o colposo, del condominio

La Cassazione ricorda che "L'art. 844 codice civile è uno strumento di tutela che consente di ottenere la cessazione del comportamento lesivo" oltre al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto di proprietà nonché "al risarcimento del danno non patrimoniale ove siano stati lesi i valori della persona, in particolare, della salute di chi ha il diritto di godere il bene compromesso dall'emissione". 

Già il superamento di per sé dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge integra ipso iure colpa; e se da ciò deriva un danno a terzi che è sicuramente ingiusto e fonte di responsabilità. 

Insomma è sufficiente dimostrare il mero superamento della soglia della normale tollerabilità non essendo necessaria alcun'altra allegazione, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello.

Secondo la Cassazione è irrilevante la circostanza che l'impianto di riscaldamento fosse a norma e mantenuto a regola d'arte "da personale tecnico qualificato perché la illiceità delle immissioni che superano la normale tollerabilità e in sè quale che siano le cause che determinano la stessa immissione, dovendo considerare che le immissioni moleste integrano, comunque, gli estremi di un'attività vietata".

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.


Vai al testo della sentenza 23283/2014

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