A cura dell'avv. Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it


La Corte di Cassazione (Sesta sezione penale sentenza n. 18266/2014) ha affermato che Una madre non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare se vuole costituirsi parte civile per conto dei figli minorenni anche se il giudizio penale riguarda il padre. 

Secondo la corte in un caso del genere non sussiste alcun conflitto di interesse.


La vicenda processuale ha tratto origine da una situazione familiare particolarmente difficile dove si erano verificati episodi di lesioni e maltrattamenti ad opera di un uomo nei confronti della moglie e delle figlie minorenni.


L'imputato, condannato in primo grado, ha presentato ricorso in appello eccependo l'inammissibilità della costituzione di parte civile delle figlie minori avvenuta per mezzo della madre, perché a suo dire sarebbe stata necessaria un'autorizzazione del giudice tutelare.


Secondo la sua tesi difensiva si sarebbe trattato di un atto di straordinaria amministrazione, in conflitto di interessi

con le figlie minori e che proprio per questo l'autorizzazione del Giudice Tutelare sarebbe stata indispensabile, e la conseguenza sarebbe stata la nullità della costituzione di parte civile e dell'intero procedimento.


Di diverso avviso la corte di Cassazione secondo cui invece la costituzione di parte civile del minore, rappresentato da uno dei genitori, è un atto di ordinaria amministrazione per il quale non è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare e neppure la nomina di un curatore speciale.


La decisione della Cassazione trova fondamento in alcuni precedenti giurisprudenziali (v. Cassazione penale sezione VI n. 40719 del 01.10.2007) nonché nello stesso art. 77 del Codice di procedura penale che, disciplinando la capacità processuale della parte civile, non distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.


Avv. Cristina Bassignana


Sentenza Cassazione penale
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