L'abbandono coniugale può integrare il reato di cui all'art. 570 del codice penale "solo in assenza di una giusta causa, che può essere integrata anche da ragioni di carattere interpersonale tra i coniugi che non consentano la prosecuzione della vita in comune." Principio questo sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità ed ora nuovamente ricordato dalla Suprema Corte che, nella sentenza 11 settembre 2012, n. 34562 ha spiegato come il giudice debba "ricostruire la situazione in cui l'abbandono si è verificato in modo da valutare la presenza di cause di giustificazione, per l'impossibilità, l'intollerabilità o estrema penosità della convivenza."

Sulla base di questo principio di diritto la Corte ha annullato una precedente condanna inflitta a un marito per essersi sottratto agli obblighi assistenziali inerenti la potestà genitoriale e la qualità di coniuge.

La Corte di Cassazione ha fatto notare che l'imputato non ha fatto venir meno i mezzi di sussistenza ai figli minori e in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., ha ritenuto sussistente la giusta causa, in quanto, al momento del suo abbandono, il marito ha lasciato alla moglie una lettera manifestando una situazione di intenso disagio coniugale, fatto non preso in considerazione nei precedenti giudizi e che ha portato la Cassazione ad annullare la precedente sentenza rinviando ad un'altra sezione della Corte d'Appello, affinché tenga conto dei fatti sopra descritti.

Riferimenti normativi:
Art. 570 codice penale: (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). Libro secondo, Titolo XI: Dei delitti contro la famiglia (Artt. 556 - 574)

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