Con la sentenza n. 9371/2012 la Sezione civile I della Cassazione ha negato il diritto della convivente, che si è tenuta lontana unitamente alla figlia dalla casa di convivenza per circa tre anni, ad ottenere l'assegnazione dell'abitazione
Con la sentenza n. 9371/2012 la Sezione civile I della Cassazione ha negato il diritto della convivente, che si è tenuta lontana unitamente alla figlia dalla casa di convivenza per circa tre anni, ad ottenere l'assegnazione dell'abitazione medesima. La posizione della Suprema Corte si spiega agevolmente se si considera che l'assegnazione della casa, nella giurisprudenza di legittimità e nello spirito della norma, viene disposta tenendo in considerazione l'esclusivo interesse del minore. Questi, infatti, non può sortire ulteriore pregiudizio dalla separazione dei genitori vedendosi allontanato repentinamente anche dall'abitazione in cui è vissuto e all'interno della quale si concentra il nucleo dei propri affetti. La casa, infatti, rappresenta la conservazione delle abitudini quotidiane acquisite nel tempo. Per il figlio minore o comunque convivente costituisce un punto di riferimento importante per la salvaguardia del proprio equilibrio psico-fisico. Pertanto, a fronte di tutte queste considerazioni e posto che l'assegnazione della casa familiare
viene disposta per tutelare il benessere psicologico dei figli, è comprensibile la decisione definitiva della Cassazione. Nel caso di specie una donna, convivente more uxorio di un imprenditore, entrambi genitori di una bambina, dopo un periodo di convivenza si allontanava dalla casa per oggettive condizioni di conflitto con il partner che non permettevano più ai due di vivere in modo pacifico. Nella causa per la richiesta degli alimenti la donna aveva ottenuto un assegno di mantenimento
, ma non anche l'assegnazione della casa come da lei richiesto. In sede di legittimità la Cassazione rigetta, come la Corte d'Appello, il ricorso della ricorrente stabilendo che la durata dell'allontanamento della casa (circa tre anni), avvenuta unitamente alla figlia, ha ormai distaccato la minore dalle abitudini dell'ambiente familiare permettendole di ricostruire la sua routine quotidiana in un altro luogo. Pertanto non è più auspicabile l'assegnazione della casa alla madre in quanto è venuta meno la sua "funzione di habitat domestico" che, invece, essa aveva rivestito fino all'allontanamento.

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