Una madre con gravi patologie psichiatriche e la custodia cautelare del padre legittimano l'adottabilità del minore. Inoltre, sulla decisione del giudice hanno peso i contrasti con i servizi sociali che non riescono a creare un rapporto fra genitori e bambino. E' questa la decisione della prima sezione civile della Corte che ha così confermato una decisione della Corte di Appello di Trento con cui, (confermando la decisione di primo grado), era stato dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, con l'affidamento in una comunità, la nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale e la sospensione immediata dei contatti fra il minore e i genitori. Uno dei due genitori era risultato affetto da schizofrenia allucinatoria e paranoide e l'altro era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare
in carcere. I due, inoltre, non avevano dimostrato alcuna volontà di collaborare con i servizi sociali per la costruzione di un rapporto genitoriale. Su ricorso per Cassazione, proposto dal padre, la Corte ha spiegato che "la Corte di appello ha messo coerentemente al centro della propria valutazione la giurisprudenza di legittimità che traccia i principi fondamentali in tema di dichiarazione di adottabilità. Specificamente per ciò che l'obbligo di valutare se la famiglia d'origine sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole, al fine di garantire un equilibrato e armonioso sviluppo della personalità del minore, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono in caso di accertamento negativo a cui si accompagni l'ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi e irreversibili alla equilibrata crescita del minore (...) Sicchè la scissione del legame familiare appare l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendo considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca i ponga in pricolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine".
Consulta testo sentenza n. 4855/2012

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