La separazione giudiziale
La separazione giudiziale è una causa vera e propria che produce la sospensione degli effetti del matrimonio e che si svolge interamente in giudizio, perché le parti, non trovando un accordo, rimettono al giudice le decisioni sui figli e gli aspetti economici.
Separazione giudiziale: la normativa
La separazione giudiziale è un istituto che consente a una coppia in crisi di separarsi e sospendere determinati effetti del matrimonio. La fonte disciplinare della separazione giudiziale, dal punto di vista sostanziale, è l'articolo 151 del codice civile. La procedura è regolamentata dal Titolo IV-bis del Codice di Procedura Civile (artt. 473-bis.1 e seguenti), introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023), che ha abrogato le previgenti disposizioni degli artt. 706 e seguenti c.p.c.
Tra le principali novità introdotte dalla Riforma che rilevano per la separazione giudiziale: il piano genitoriale (art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.), documento obbligatorio da allegare al ricorso quando vi siano figli minori, nel quale i genitori indicano le attività quotidiane dei minori e le modalità proposte per l'affidamento e il mantenimento; l'ascolto del minore (art. 473-bis.4 c.p.c.), che il giudice deve disporre per il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento; la mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.), che il giudice può prospettare alle parti come facoltà, non come obbligo. Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, previsto dal D.Lgs. 149/2022, non è ancora operativo.
Separazione giudiziale e consensuale
La separazione giudiziale è quel tipo di separazione coniugale che porta alla sospensione degli effetti giuridici del matrimonio dopo l'intervento del giudice, che dispone le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati e detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione dei figli. Ad essa si ricorre quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione per addivenire alla forma alternativa della separazione consensuale.
La differenza principale tra separazione giudiziale e consensuale è rappresentata dalla mancanza, nel primo caso, di un accordo tra le parti per definire le condizioni della vita dei coniugi una volta separati, rispetto alle condizioni economiche e alla gestione dei figli.
Vedi anche la guida La separazione consensuale
In cosa consiste: perché ci si separa
Il presupposto necessario per poter pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi è il verificarsi di fatti che, come recita l'articolo 151, comma 1, del codice civile "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole".
Sono quindi sufficienti circostanze oggettive imprevedibili, subentrate a turbare l'armonia di coppia. Non è più richiesta (come avveniva prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge n. 151/1975) la colpa di uno dei coniugi.
Per accertare l'intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non è necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi. Risulta sufficiente "la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti" (Cass. sent. n. 7148/1992).
In ogni caso l'indagine sull'intollerabilità della convivenza non può basarsi sull'analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento.
La procedura di separazione
La procedura di separazione giudiziale si caratterizza per una prima parte, che si svolge davanti al giudice istruttore, che può emettere provvedimenti urgenti, e una seconda fase in cui, se le parti non si sono conciliate nella fase precedente, controvertono sulle questioni economiche, patrimoniali e relative all'affidamento dei figli.
Assistenza legale necessaria
Il procedimento di separazione giudiziale richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato, affinché costui rediga il ricorso iniziale, gli atti successivi, assista la parte in giudizio e, in presenza di margini, si adoperi per far conciliare i coniugi.
Il ricorso
L'avvio della causa che porta alla separazione giudiziale può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori, al ricorso deve essere allegato il piano genitoriale previsto dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.
Documenti necessari
Per redigere gli atti del procedimento di separazione giudiziale e supportare ciascuno le proprie richieste, è necessario produrre una serie di documenti, tra i quali figurano: la copia integrale dell'atto di matrimonio; lo stato di famiglia dei due coniugi; il certificato di residenza di marito e moglie; la copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno, se sussistenti.
Contributo unificato e marca da bollo
Il contributo unificato dovuto per l'iscrizione di una causa di separazione è di Euro 98,00 come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del DPR 115/2002. Non è dovuta alcuna marca da bollo.
Competenza territoriale
La competenza, ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c., è del Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora quest'ultimo abbia la residenza all'estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all'estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.
Prima udienza
Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l'assistenza del difensore. La mancata comparizione comporta conseguenze differenti a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la domanda non ha effetto (così come se egli vi rinunci), nel secondo caso può essere fissata una nuova udienza per la comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto.
Tentativo di conciliazione e provvedimenti urgenti
All'udienza di comparizione, il giudice istruttore sente le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, valuta l'opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli (art. 473-bis.22 c.p.c.) e fissa udienza di trattazione. A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario.
Sentenza di separazione giudiziale
Il provvedimento emesso a conclusione del procedimento di separazione giudiziale ha la forma di sentenza. Da sottolineare il potere del giudice di dichiarare la separazione immediatamente, dopo la prima udienza, anche con sentenza non definitiva, per definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. Il fine principale di questa accelerazione procedurale è permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva.
Trasformazione da giudiziale a consensuale
La separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio, se le parti decidono di porre fine alla controversia e trovano un accordo. Lo stesso, tuttavia, non può dirsi nel caso inverso.
Quanto dura la separazione giudiziale
La durata della causa di separazione è assai variabile. In genere occorrono non meno di due anni e non più di quattro, tenendo presente che uno dei due può appellare la decisione e poi ricorrere in Cassazione. Occorre però considerare che durante la prima udienza vengono emessi quei provvedimenti urgenti che consentono alla coppia di iniziare a vivere da separati e regolare i loro rapporti.
Costi della separazione giudiziale
Sui costi della separazione giudiziale incide soprattutto la parcella dell'avvocato. Il suo compenso sarà condizionato dalla complessità delle questioni affrontate nel corso della causa, dalla durata e dal numero delle udienze. In genere l'importo varia da un minimo di 1800 euro fino a superare i 4000, a cui vanno aggiunti gli esborsi per le spese vive e gli accessori. Cifre che aumentano in presenza di altri gradi di giudizio in appello e cassazione, se è necessario avvalersi di periti e tecnici, se si devono risolvere problematiche di diritto internazionale perché uno dei coniugi è straniero, e così via.
Chi paga le spese della separazione
Trattandosi di una vera e propria causa giudiziale, le spese della procedura verranno stabilite dal giudice. Costui potrà compensare o stabilire a quale dei due, risultando soccombente, vanno addebitate per intero. Ciascun coniuge, nel rivolgersi a un avvocato per farsi assistere in giudizio, dovrà provvedere in autonomia a fornire al professionista un fondo spese necessario per affrontare gli esborsi che occorrono all'inizio e nel corso del procedimento.
Effetti della separazione giudiziale
Ottenuta la separazione giudiziale, dal punto di vista giuridico, si producono determinati effetti in relazione ai coniugi, ai figli e agli aspetti economici della coppia.
Cessazione della comunione legale
La comunione legale tra i coniugi si scioglie a partire dalla udienza presidenziale e i beni in essa ricadenti ricadono nella comunione ordinaria. I beni vengono divisi anche se i coniugi possono accordarsi per assegnare uno o più beni in via esclusiva all'altro. I beni che i coniugi acquisteranno dopo l'udienza presidenziale apparterranno a ciascuno separatamente e non ricadranno in comunione.
Diritti successori coniuge superstite
Il coniuge superstite a cui non è stata addebitata la separazione, alla morte del coniuge da cui si è separato, conserva gli stessi diritti del coniuge non separato e parteciperà all'eredità come se fosse ancora sposato.
Provvedimenti per i figli
Per quanto riguarda la prole, in caso di separazione giudiziale il codice civile prevede che il figlio minore debba essere curato, mantenuto, istruito e ricevere lo stesso sostegno economico e morale da entrambi i coniugi, ognuno in base alle proprie possibilità; che lo stesso ha diritto anche a mantenere buoni rapporti con ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali; che entrambi i genitori mantengono la responsabilità sui figli minori e per le decisioni più importanti devono trovare un accordo.
L'accordo di separazione stabilirà inoltre, già nella fase iniziale e salvo modifiche successive, in che misura ciascuno deve provvedere al mantenimento, presso quale dei due genitori i minori devono essere collocati, quanto tempo e in che modo potranno stare con l'altro genitore.
Separazione con addebito
La separazione giudiziale può concludersi con l'addebito a carico di uno dei coniugi. A prevederlo è il comma 2 dell'art. 151 c.c., ai sensi del quale "Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."
Doveri matrimoniali che si acquisiscono con il matrimonio reciprocamente e che l'art. 143 c.c. individua nei seguenti: fedeltà; assistenza morale e materiale; collaborazione nell'interesse della famiglia; coabitazione; contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo o professionale.
L'addebito, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza, deve riferirsi a violazioni anteriori alla presentazione della domanda di separazione che devono aver determinato la crisi matrimoniale. Deve esserci un nesso tra violazione dei doveri coniugali e crisi della relazione.
Effetti dell'addebito
L'addebito della separazione comporta, a carico del soggetto a cui è stata addebitata, la perdita del diritto al mantenimento. Viene conservato il diritto agli alimenti in presenza di uno stato di bisogno, dell'incapacità di provvedere anche in parte al proprio sostentamento economico e fatta salva la capacità economica del coniuge che deve provvedere a corrispondere gli alimenti.
In merito ai diritti successori del coniuge superstite, l'articolo 548, comma 2, c.c. sancisce che: "Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto."
Modifica condizioni separazione
Le condizioni della separazione giudiziale, come previsto dall'art. 473-bis.41 c.p.c., possono sempre essere modificate sia per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti tra coniugi sia per quanto riguarda le disposizioni relative ai figli. La procedura si svolge con le forme della camera di consiglio. Per la modifica è necessario presentare ricorso, il giudice decide con decreto motivato, che può essere impugnato. Anche per questo ricorso è necessaria l'assistenza di un legale.
La riconciliazione
La riconciliazione per far cessare gli effetti della separazione deve essere effettiva. La Cassazione richiede il ripristino della convivenza e la ripresa dei rapporti tipici della vita coniugale. Non è sufficiente dimostrare di aver fatto pace, di essere tornati a frequentarsi e ad uscire insieme. Se la riconciliazione viene meno e i coniugi tornano a volersi separare, ai fini del divorzio tutto ricomincia da capo.
I tempi per il divorzio
In caso di separazione giudiziale, per procedere al divorzio deve trascorrere 1 anno dalla comparizione delle parti davanti al giudice. Nel caso in cui le due procedure, dal punto di vista temporale, si sovrappongano, è possibile procedere alla riunione dei due procedimenti, se il giudice è lo stesso.
Separazione giudiziale: fac-simile
Nella sezione "Formulari giuridici" sono disponibili: il fac-simile del Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi e il fac-simile del Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi.
Vedi anche gli articoli del codice di procedura civile - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.
