Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
L’art. 42 disciplina il ricorso incidentale stabilendo che i controinteressati e le parti resistenti possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale che si propone entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso principale (per soggetti intervenuti il
termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale). In generale, la cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14 (competenza funzionale inderogabile). In queste casi-eccezioni, la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale (ex art. 14 del codice). Il comma 5 dell’art. 42 stabilisce che le controversie in materia di diritti soggettivi, le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità suindicate.