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Mantenimento dei figli maggiorenni

Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni è previsto dall'art. 30 della Costituzione e dagli articoli 147 e seguenti c.c.
L'assegno di mantenimento

Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni

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Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di pregnante attualità che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnate le Corti, chiamate a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni di un obbligo che trova fondamento in un preciso quadro normativo ma che non dura in eterno.

Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall'art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età. L'obbligo è stato rafforzato dalla novella della legge n. 54/2006 che all'art. 155-quinquies ha stabilito che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico". Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all'infinito, ma dalla "durata mutevole" da valutare caso per caso (Trib. Novara n. 238/2011).

Criteri di determinazione dell'assegno

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In base a quanto previsto dal legislatore, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, analogamente all'obbligazione in genere gravante solidalmente su entrambi i genitori nei confronti della prole, ha un contenuto ampio, tale da ricomprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) che quelle relative all'istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze

L'art. 155 c.c. statuisce, inoltre, che in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell'assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle "esigenze attuali del figlio". 

In merito, la Cassazione con sentenza n. 8927/2012 ha sancito che le stesse mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo e giustificano un adeguamento automatico dell'assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione. 

In ordine al quantum, rilevano inoltre i principi sanciti dalla S.C., con sentenza n. 22255/2007, la quale ha statuito che l'assegno va adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli come corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia dai medesimi conseguito. 

I limiti al mantenimento: l'indipendenza economica

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Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). 

È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). 

 In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013). 

È esclusa, invece, dalla Cassazione l'attribuzione del beneficio ricondotta a "perdita di chance" perché la stessa travisa l'interpretazione dell'istituto del mantenimento che è destinato a cessare una volta raggiunto uno status di autosufficienza economica con la percezione di "un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato" (Cass. n. 20137/2013). 

L'esonero

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Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l'obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio

Per cui, è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e "non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di 8 anni"). 

Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, "la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico" non può far risorgere l'obbligo "potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare" (Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014). 

Non rileva, invece, per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti "di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente" (Cass. n. 1830/2011). 

L'onere della prova 

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Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del giudice (Cass. n. 13184/2011; Trib. Modena 23.2.2011). 

L'onere probatorio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, il quale deve, appunto, fornire "la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).

La legittimazione ad agire

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Una questione controversa in dottrina e in giurisprudenza è quella inerente il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, considerato che l'art. 155-quinquies c.c. dispone il versamento dell'assegno "all'avente diritto". 

Oltre al favor della Cassazione (Cass. n. 18844/2007; n. 23590/2010) riguardo all'intervento del figlio maggiorenne ma non autonomo nel giudizio (di separazione o divorzio) pendente tra i genitori al fine di far valere il proprio diritto al mantenimento (realizzando così un "simultaneus processus"), sia in vigenza del regime precedente che di quello attuale, l'orientamento maggioritario ritiene "tuttora sussistente la legittimazione del coniuge convivente ("concorrente" o "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio" per richiedere il versamento dell'assegno (Cass. n. 11320/2005; n. 359/2014; n. 921/2014; n. 1805/2014).

Articoli e risorse sul mantenimento

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Di seguito una serie di link di approfondimento sul mantenimento dei figli e lo strumento di calcolo dell'assegno, da utilizzare direttamente online: 

- Mantenimento figli maggiorenni: quando è dovuto

- L'assegno di mantenimento

- Calcola l'assegno di mantenimento online

- Articoli e sentenze sul mantenimento

Data: 15 febbraio 2020