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Diritto di visita e residenza del minore

L'affidamento dei figli

Cos'è il diritto di visita e come si intreccia con la questione del collocamento prevalente dei figli

Cos'è il diritto di visita

Il diritto di visita è il diritto/dovere di ciascuno dei genitori di conservare il proprio rapporto affettivo ed educativo con i figli minori anche a seguito della separazione dal coniuge e a prescindere dal fatto che i piccoli siano collocati prevalentemente presso l'ex.

Esso, nel tempo, è stato elevato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza da mero interesse riconosciuto a favore dei genitori a vero e proprio diritto soggettivo.

La residenza del minore

In linea generale, a seguito della separazione dei genitori il minore conserva la residenza posseduta in costanza di matrimonio o di convivenza della mamma e del padre, rimanendo all'interno della casa coniugale. Si tratta, infatti, di una scelta idonea ad attutire le conseguenze psicologiche che la fine della relazione dei genitori può avere sui figli.

Tuttavia ciò non esclude che, per esigenze di vario genere della famiglia, il minore si trovi a cambiare casa e ad abbandonare l'abitazione ove è cresciuto (ad esempio perché la stessa viene venduta o perché, per le più disparate ragioni, egli viene collocato presso il genitore che si allontana dalla casa familiare).

In generale, il principio di riferimento è quello per cui il minore detiene la stessa residenza del genitore convivente. Ciò pur sempre nel rispetto del supremo interesse della prole, che è il criterio di valutazione centrale che deve sempre orientare le scelte del giudice della separazione.

Diritto di visita e collocamento del figlio

Come detto, il diritto di vista è strettamente connesso alla questione del collocamento prevalente del figlio: ha diritto di visita, infatti, il genitore diverso dal collocatario.

A tale proposito, la prassi più diffusa è da sempre quella di collocare il minore presso uno dei genitori e di stabilire dei giorni, dei periodi e degli orari durante i quali il piccolo trascorrerà il suo tempo con l'altro genitore, al fine di mantenere un legame solido e costante sia con la mamma che con il papà.

In criterio che ha a lungo orientato la scelta del genitore collocatario è stato quello della "maternal preference", che individua nella madre il genitore con il quale i figli devono convivere in maniera prevalente e che trova la sua ragione nel rapporto di dipendenza fisica e materiale che lega, generalmente, i figli alla figura materna specie in relazione alle loro esigenze primarie di vita.

Oggi, tuttavia, il criterio della "maternal preference" ha iniziato ad essere scalfito, specie a seguito dell'affermazione del principio della bigenitorialità e di quello della parità genitoriale. Si pensi, ad esempio, alla posizione del Tribunale di Milano che ha recentemente elevato a criterio ispiratore per la scelta del collocamento dei minori quello della "neutralità del genitore affidatario", che non fa distinzione tra madre e padre ma guarda al "solo preminente interesse del minore" considerando che non può essere "il solo genere a determinare una preferenza per l'uno o l'altro ramo genitoriale"

L'abbandono del collocamento prevalente

A proposito di collocamento del figlio e diritto di visita va comunque dato conto del fatto che, negli ultimi tempi, alcuni Tribunali hanno deciso di andare al cuore dell'affidamento condiviso, interpretandolo nel senso di escludere il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori, a favore della parità tra madre e padre.

Ad esempio, a inizio 2017 la sezione famiglia del Tribunale di Brindisi ha diffuso delle linee guida nelle quali ha decretato la necessità che sia la mamma che il papà siano coinvolti quotidianamente nella crescita e nell'educazione dei figli prevedendo che questi ultimi vengano domiciliati presso entrambi i genitori, con pari possibilità per ognuno di frequentarli, senza un'imposizione definita a priori dei tempi da trascorrere con ciascuno, e lasciando quindi alla residenza dei minori una rilevanza meramente anagrafica.

Esclusione o limitazione del diritto di visita

Il diritto di visita può essere escluso o limitato soltanto in casi particolari, accertati giudizialmente a seconda delle circostanze del caso concreto (ad esempio, nel caso in cui uno dei genitori commetta un crimine nei confronti della famiglia) e soltanto laddove la concessione della visita rischi di trasformarsi in una potenziale lesione dell'equilibrio psicofisico del minore.

In tutte le altre ipotesi, posto che il diritto di visita a favore dei genitori è anche un vero e proprio dovere a carico degli stessi, a fronte di gravi inadempienze di un genitore sul punto, l'altro può ricorrere al giudice ex art. 709-ter del codice di procedura civile per segnalare i pregiudizi arrecati al minore e l'irregolare svolgimento delle modalità dell'affidamento.

Il giudice, a questo punto, può modificare i provvedimenti in vigore e può decidere, anche congiuntamente, di ammonire il genitore inadempiente, di disporre il risarcimento dei danni a suo carico nei confronti del minore e/o dell'altro genitore e di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 75 euro e 5mila euro a favore della Cassa delle ammende.

Per approfondimenti vai alla guida: "Il diritto di visita"

Aggiornamento guida: Novembre 2017