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L'esercizio della potestą genitoriale
Il Passaggio dall’usuale affidamento esclusivo a quello condiviso ha inevitabili risvolti anche sull’esercizio della potestà che oggi inequivocabilmente spetta ad entrambi i genitori, come recita il novellato art. 155 del codice civile e in armonia con il dettato costituzionale, con le principali convenzioni internazionali (tra cui quella di New York citata sopra), nonché con le norme della maggior parte degli Stati Europei (in particolare Francia, Olanda, Inghilterra e, soprattutto, Svezia, dove l’affidamento congiunto ha raggiunto il 96% dei casi). Il nuovo disposto prevede, comunque, un’ampia possibilità di graduare l’esercizio della potestà per rispondere al meglio all’interesse dei figli: mentre la regola generale vorrebbe che i genitori adottino di comune accordo tutte le decisioni inerenti i figli, il giudice può prevedere l’esercizio separato della potestà (quindi autonomamente da parte di ciascuno dei due) per le questioni di ordinaria amministrazione. Resta salvo, comunque, il diritto sia della madre che del padre, anche nel caso di affidamento esclusivo all’altro coniuge, di partecipare alle decisioni “di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute”, per le quali l’accordo dei genitori deve tenere conto “delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Solo quale extrema ratio, ossia in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.
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