Il diritto di visita

Il nostro ordinamento tutela l'interesse del figlio e del genitore non collocatario a mantenere rapporti equilibrati e significativi. Guida al diritto di visita

Affidamento condiviso

[Torna su]

A partire dalla riforma che ha interessato nel 2006 il diritto di famiglia, il nostro ordinamento pone come regola generale in caso di separazione dei coniugi con prole quella dell'affidamento condiviso.

Al diritto alla bigenitorialità dei figli, infatti, viene oggi riconosciuto un rilievo preminente e l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale è considerato lo strumento migliore per garantire ai minori una crescita e un'educazione serene e adeguate

L'affidamento condiviso, nella pratica, comporta che i figli, anche dopo la rottura del legame matrimoniale dei propri genitori, siano affidati sia alla madre che al padre e mantengano con entrambi dei rapporti equilibrati e significativi.

A stabilirlo, più in particolare, è l'articolo 337-ter del codice civile, il quale al primo comma sancisce che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

A tal fine, in sede di separazione, le parti o, in caso di mancato accordo, il giudice, dopo aver determinato il genitore con il quale i minori continueranno a convivere, stabiliscono anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso l'altro.

Il diritto di visita: cos'è

[Torna su]

Proprio in ciò risiede il diritto di visita: nel diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli, al quale fa da specchio il diritto di questi ultimi di continuare a mantenere dei rapporti significativi con il primo.

A tal fine, come accennato, vengono generalmente stabiliti sia i giorni, che le ore, che gli eventuali periodi di tempo prolungati che i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario.

Generalmente, più il calendario è dettagliato, più è probabile che lo stesso venga effettivamente rispettato.

Frazionamento delle visite

[Torna su]

Sebbene la legge non detti criteri precisi dei quali avvalersi nella concreta determinazione delle modalità con le quali il diritto di visita deve estrinsecarsi, è chiaro che esso deve ispirarsi a principi di coerenza e buon senso allo scopo di tutelare il più possibile il minore.

In tal senso, quindi, è in linea di massima opportuno evitare l'eccessivo frazionamento delle visite costringendo il figlio a spostamenti continui da un luogo ad un altro con tutte le conseguenze che ne derivano, specie nel corso dell'anno scolastico.

La prassi è pertanto quella di garantire la presenza del minore presso il genitore non convivente magari un solo giorno durante la settimana e privilegiare il prolungamento nei fine settimana o nei periodi di vacanza da scuola.

Abitualmente, seppure ciò non costituisca una regola, si prevede che i figli restino con il genitore con il quale non convivano, un pomeriggio durante la settimana ed il fine settimana o due pomeriggi durante la settimana e non il fine settimana, alternativamente.

Si dà poi diritto al genitore non collocatario di tenere con sé i minori per periodi prolungati, anche di più settimane, durante le vacanze estive e/o natalizie.

In casi molto rari, del tutto eccezionali e che hanno come presupposto imprescindibile la residenza dei genitori nella medesima città, si prevede l'affidamento alternato, con presenza del minore per periodi più lunghi ed analoghi (una settimana, due settimane, un mese e così via) in successione presso il padre e presso la madre.

Il mancato esercizio del diritto

[Torna su]

Se il genitore non esercita il proprio diritto di visita ripetutamente, il giudice può far discendere da tale suo comportamento l'applicazione eccezionale dell'affidamento esclusivo in capo all'altro.

Pur non essendo il diritto in parola un diritto coercibile, infatti, ciò non vuol dire che il suo mancato esercizio non dia luogo ad alcuna conseguenza.

Anzi: in casi estremi l'assenteismo del genitore non collocatario può comportare conseguenze anche più pesanti, ovverosia sia la decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 350 del codice di procedura civile, che la responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale, che, infine, l'obbligo al risarcimento del danno.

Il diritto in esame, infatti, rappresenta non solo un diritto ma anche un vero e proprio dovere nei confronti dei figli e dell'altro genitore.

Ai figli, più in particolare, deve essere garantito il diritto alla bigenitorialità, mentre all'altro genitore la solidarietà negli oneri verso i figli.

Conflittualità tra genitore e figlio

[Torna su]

In alcuni casi può accadere che tra il figlio e il genitore non convivente sussistano dei rapporti conflittuali.

Tale circostanza non è di per sé sufficiente a legittimare l'altro genitore a negare l'esercizio del diritto di visita (v. a tal proposito Cass. n. 50072/2016).

Se la situazione è gravemente compromessa, casomai, è possibile affidarsi a uno psicologo che aiuti nella corretta gestione della dinamica familiare.

Il diritto di visita dei nonni

[Torna su]

A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo numero 154/2013, anche i nonni hanno un diritto rispetto ai nipoti, che, seppure non può essere paragonato al vero e proprio diritto di visita, conosce una tutela effettiva nel nostro ordinamento.

Tale provvedimento ha infatti modificato l'articolo 317-bis del codice civile, il quale regolamenta i rapporti dei nipoti con gli ascendenti sancendo che anche i nonni hanno il diritto di mantenere con i minori dei rapporti significativi.

A presidio di tale diritto, poi, il predetto articolo afferma che se esso è impedito è possibile ricorrere al giudice di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti che, nell'esclusivo interesse del minore, risultino i più idonei.

Insomma: mentre in passato ai nonni non era attribuito alcun diritto autonomo rispetto ai nipoti e la giurisprudenza non riconosceva loro alcuna possibilità di intervento nel giudizio di separazione (né principale né ad adiuvandum), oggi è invece riconosciuta ufficialmente la piena importanza che anche gli ascendenti hanno nella crescita e nell'educazione dei minori.

Giurisprudenza sul diritto di visita

[Torna su]

Ecco alcune interessanti massime in materia di diritto di visita: 

Le norme sul diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata (Cass. n. 752/2015).

L'assolutamente occasionale inosservanza delle modalità - temporali, logistiche, o afferenti altro aspetto del genere - indicate nei provvedimenti giudiziari afferenti la disciplina di affidamento dei figli minori non è idonea, per sé, a concretizzare l'elusione del provvedimento, salvo che si tratti di inosservanza che, per le specifiche peculiari ed invasive sue caratteristiche concrete - oggetto di specifica e non illogica motivazione -, sia ritenuta per sé idonea a determinare l'alterazione di quell'equilibrio e frustrare le legittime pretese del genitore non affidatario (Cass. n. 10701/2010).

Il trasferimento di residenza del coniuge separato in una località distante da quella ove risiede l'ex non è circostanza idonea a privarlo dell'idoneità ad avere in affidamento i figli minori. Dinanzi a tale evenienza, pur incidente in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario, il giudice deve quindi valutare solo se è più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso la madre o il padre (Cass. n. 9633/2015).

 

Guida Gennaio 2017