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Delle sanzioni civiliTitolo VII - Delle sanzioni civili Art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno. Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Art. 186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna. Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. Art. 187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale. Art. 188. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili. L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato. Art. 189. [Ipoteca Legale] Sequestro. Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento: (1) L'art. 218 disp. att. c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice
penale che prevedono l'ipoteca legale. V. gli artt. 316-320 c.p.p. in tema di
sequestro conservativo. Inoltre la Corte Costituzionale con ordinanza n. 214 del
1992, ha affermato che l'applicazione delle norme anteriormente vigenti disposta
dall'art. 241 d.ls. 28 luglio 1989, n. 271, per i giudizi in corso alla data di
entrata in vigore del nuovo codice va riferita non soltanto alle disposizioni
processuali ma anche alla disciplina sostanziale a queste necessariamente
correlata dal nesso inscindibile tra diritto e azione, per cui il permanere
della vigenza del modulo procedimentale descritto dagli artt. 616 s. del
previgente codice per l'ipoteca legale implica e presuppone l'applicabilità
dell'istituto stesso ai processi in questione, dovendo viceversa riferirsi
l'abrogazione dell'art. 189 sancita dall'art. 218 del citato decreto soltanto ai
processi tenuti con il nuovo rito, come conferma l'omessa indicazione di tale
ultima norma tra quelle immediatamente applicabili. Art. 190. Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile. Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l'ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente. Art. 191. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro. Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due
articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute
alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: Art. 192. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189. Art. 193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189. Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente. Art. 194. Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode. La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente. Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato. Codice Penale Art. 195. Diritti dei terzi. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili. Art. 196. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136. Art. 197. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136. Art. 198. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
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