Titolo II bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Art. 734 bis. Divulgazione delle generalitą o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e
600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e
609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le
generalitą o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, č punito con
l'arresto da tre a sei mesi.