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Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercioTitolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065. Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali,
pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico
della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci,
pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera
altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle
merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico
mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a
euro 25.822. Art. 501 bis. Manovre speculative su merci. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di
qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero
occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo
o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il
rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 516 a euro 25.822. Art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali. (abrogato) Art. 503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali. (1) Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori. (1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 290/74 ha dichiarato ill'egittimo l'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Art. 504. Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. (1) Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 165/1965 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 504 c.p., parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Art. 505. Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta. Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite. Art. 506. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.(1) Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 222/75 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 506 in relazione all'art. 505, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza. Art. 507. Boicottaggio. (1) Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505,
mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o
associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non
somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare
gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a
tre anni. (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 84/69, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 507 c.p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione (ossi in quanto fa pensare all'inclusione in una sfera criminosa anche della propaganda di puro pensiero e di pura opinione, ogniqualvolta possa comunque ad essa coordinarsi o semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi considerato, così da punire la propaganda persino se effettuata da un singolo in condizioni di insignificante rilievo e, sotto il profilo del tentativo, anche l'azione che sia rimasta al puro stato di manifestazione di pensiero o di opinione, non avendo potuto conseguire l'effetto che si proponeva. Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del
lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone
di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione
agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa non inferiore a euro 103. Art. 509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. Art. 510. Circostanze aggravanti. Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate. Art. 511. Pena per i capi promotori e organizzatori. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni. Art. 512. Pena accessoria. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque. Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la
reclusione da due a sei anni. Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui
mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a
euro 516 . Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero
una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro
2.065. Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro. Art. 517 bis. Circostanza aggravante. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da
essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di
origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme
vigenti. Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti Art. 518. Pubblicazione della sentenza. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
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