Titolo I - Della legge penale
Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2. Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui
fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata
condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena
pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del
tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o
temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di
mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito
in legge con emendamenti.
Art. 3. Obbligatorietà della legge penale.
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello Stato , salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana
obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero,
ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto
internazionale.
Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i
cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per
elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti
nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio
dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro
luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani
sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che
siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale
straniera.
Art. 5. Ignoranza della legge penale.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la
legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato ,
quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in
parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od
omissione.
Art. 7. Reati commessi all'estero.
E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette
in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo
contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello
Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4.
delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei
poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato
per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Art. 8. Delitto politico commesso all'estero.
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto
politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è
punito secondo la legge italiana , a richiesta del ministro della giustizia
.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa , occorre,
oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è
delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato,
ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto
politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi
politici.
Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero.
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti,
commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel
territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una
pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito
a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza , o a querela della
persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si
tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o
di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della
giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non
sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il
delitto.
Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero.
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in
territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge
medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato , e vi sia richiesta
del ministro della giustizia , ovvero istanza o querela della persona
offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato
estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a
richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel
territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la
pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia
stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da
quello dello Stato a cui egli appartiene.
Art. 11. Rinnovamento del giudizio.
Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello
Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli
articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato
all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della
giustizia ne faccia richiesta.
Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato
riconoscimento:
1. per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della
condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la
tendenza a delinquere;
2. quando la condanna importerebbe, secondo la legge
italiana, una pena accessoria;
3. quando, secondo la legge italiana, si
dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel
territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4. quando la
sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno,
ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello
Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri
effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere
stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste
trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere
egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della
giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza
per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
Art. 13. Estradizione.
L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e
dagli usi internazionali.
L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma
oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge
italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione può essere conceduta od
offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché
queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa l'estradizione del
cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni
internazionali.
Art. 14. Computo e decorrenza dei termini.
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del
tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual
volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto
giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della
medesima legge penale.
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga
alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito.
Art. 16.Leggi penali speciali.
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da
altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito
altrimenti.