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Della modificazione, applicazione ed esecuzione della penaTitolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena Capo I - Della modificazione e applicazione della pena Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge. Art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il
giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: Art. 133 bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Art. 133 ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento. Art. 134. Computo delle pene. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro. Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge. Art. 137. Custodia cautelare. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria. La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto. Art. 138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Art. 139. Computo delle pene accessorie. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Art. 140. Applicazione provvisoria di pene accessorie. (Abrogato) Capo II - Della esecuzione della pena Art. 141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. (Abrogato) Art. 142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. (Abrogato) Art. 143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. (Abrogato) Art. 144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene. (Abrogato) Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una
remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che
l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel
seguente ordine: Art. 146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena può essere differita: Art. 148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento. Art. 149. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. (Abrogato)
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