Titolo III - Del reato
Capo I - Del reato consumato e tentato
Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e
contravvenzioni.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41. Concorso di cause.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute
escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente
commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo
stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito
altrui.
Art. 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge
come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con
dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente
preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto
altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od
omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od
omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.
Art. 43. Elemento psicologico del reato.
Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o
pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre
l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro
l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e
reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì
alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere
da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 44. Condizione obiettiva di punibilità.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una
condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende
il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Art. 45. Caso fortuito o forza maggiore.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza
maggiore.
Art. 46. Costringimento fisico.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto,
mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque
sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde
l'autore della violenza.
Art. 47. Errore di fatto.
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità
dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la
punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto
colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude
la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge
penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che
costituisce il reato.
Art. 48. Errore determinato dall'altrui inganno.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul
fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal
caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a
commetterlo.
Art. 49.
Reato supposto erroneamente e reato
impossibile.
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella
supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì
esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto
di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti
dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi
di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente
commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che
l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 50. Consenso dell'avente diritto.
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente disporne.
Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la
punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine
dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per
errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è
punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun
sindacato sulla legittimità dell'ordine.
Art. 52. Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale
di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo
se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la
propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è
desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo
comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni
altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
Art. 53. Uso legittimo delle armi.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile
il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,
fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione
fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di
vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei
delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di
persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che,
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge
determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro
mezzo di coazione fisica .
Art. 54. Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si
applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La
disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato
di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto
commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
Art. 55. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e
54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto
colposo.
Art. 56. Delitto tentato.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si
verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito:; con la reclusione non
inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi
con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se
il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato
diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita
per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Art. 57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad
impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a
titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato,
diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art. 57 bis. Reati commessi col mezzo della stampa non
periodica.
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente
articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o
non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è
imputabile.
Art. 58. Stampa clandestina.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state
osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa
periodica e non periodica.
Art. 58 bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della
stampa.
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o
richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli
precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, l'istanza o
la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile,
l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della
pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non si può procedere per i
reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione
di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a
quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se
l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore
della pubblicazione.
Capo II - Delle circostanze del reato
Art. 59. Circostanze non conosciute o erroneamente
supposte.
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore
dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute
inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico
dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute
inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l'agente ritiene per errore
che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate
contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano
circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di
lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è
esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 60. Errore sulla persona dell'offeso.
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico
dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità
della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece
valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che
concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni
di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano
l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona
offesa.
Art. 61. Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi
abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un
altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il
profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3. l'avere, nei
delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'avere
adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5. l'avere
profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante
il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o
di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente
reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono
il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8.
l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto
commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero
alla qualità di ministro di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un
pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita
della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato,
ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o
a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso
il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalità.
11 bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi
illegalmente sul territorio nazionale.
Art. 62. Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di
particolare valore morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira,
determinato da un fatto ingiusto altrui;
3. l'avere agito per suggestione di
una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati
dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore
abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti
contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei
delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso
e pericoloso sia di speciale tenuità;
5. l'essere concorso a determinare
l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il
danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le
restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
reato.
Art. 62 bis. Circostanze attenuanti generiche.
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62,
può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga
tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni
caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la
quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto
articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei
casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso
in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni.
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della
concessione delle circostanze di cui al primo comma.
Art. 63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di
pena.
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti
determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il
giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che
la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero
più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla
quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione
precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto
speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla
pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.
Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una
diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Se concorrono più circostanze
aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si
applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice
può aumentarla.
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate
nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave
stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.
Art. 64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza
aggravante.
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è
determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere
inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da
applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza
attenuante.
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la
diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1. alla pena di morte è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2. alla pena
dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3. le
altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art. 66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di
più circostanze aggravanti.
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto
degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per
il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1. gli anni trenta, se si tratta
della reclusione;
2. gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3. e,
rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o
dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197 se il giudice si
avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis
.
Art. 67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso
di più circostanze attenuanti.
Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto
delle diminuzioni non può essere inferiore:
1. a quindici anni di reclusione,
se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;
2. a dieci anni di
reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le
altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze
indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere
applicata in misura inferiore ad un quarto.
Art. 68. Limiti al concorso di circostanze.
Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante
comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza
attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico
o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza
attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore
diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo
stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una
sola diminuzione di pena.
Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e
le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo
soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le
circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti,
non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa
luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice
ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non
concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del
colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli
articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a
qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie
diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella
ordinaria del reato.
Art. 70. Circostanze oggettive e soggettive.
Agli effetti della legge penale:
1. sono circostanze oggettive quelle che
concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni
altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le
condizioni o le qualità personali dell'offeso;
2. sono circostanze soggettive
quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le
condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e
l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
Le circostanze
inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la
recidiva.Codice Penale
Capo III - Del concorso di reati
Art. 71. Condanna per più reati con unica sentenza o
decreto.
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare
condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni
degli articoli seguenti.Codice Penale
Art. 72. Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati
che importano pene detentive temporanee.
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena
dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a
tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee
per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena
dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a
diciotto mesi.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa
all'attività lavorativa.
Art. 73. Concorso di reati che importano pene detentive
temporanee o pene pecuniarie della stessa specie.
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si
applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene
che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono più
delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non
inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.
Le pene pecuniarie
della stessa specie si applicano tutte per intero.
Art. 74. Concorso di reati che importano pene detentive di
specie diversa.
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si
applicano tutte distintamente e per intero.
La pena dell'arresto è eseguita
per ultima.
Art. 75. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di
specie diversa.
Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano
tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia
stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene
detratta dall'ammontare della multa.
Art. 76. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero
come pene distinte.
Salvo che la legge stabilisca altrimenti , le pene della stessa specie
concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni
effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli
articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come
pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte,
agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza
e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre
con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per
qualsiasi effetto giuridico.
Art. 77. Determinazione delle pene accessorie
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della
condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna,
e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero
infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa
specie, queste si applicano tutte per intero.
Art. 78. Limiti degli aumenti delle pene principali.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da
applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo
della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1. trenta anni
per la reclusione;
2. sei anni per l'arresto;
3. euro 15.493 per la multa
e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per
l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso
dell'articolo 133 bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo
74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può
superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta
in ogni caso dall'arresto.
Art. 79. Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel
complesso, i limiti seguenti:
1. dieci anni, se si tratta dell'interdizione
dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2.
cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte.
Art. 80. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti
diversi.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui,
dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona
per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna
medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più
sentenze o più decreti di condanna.
Art. 81. Concorso formale. Reato continuato.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione
di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi
preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che
sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i
limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in
continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della
quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave.
Art. 82. Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa
era diretta.
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra
causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era
diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della
persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze
aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre
alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta,
il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino
alla metà.
Art. 83. Evento diverso da quello voluto dall'agente.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei
mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento
diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento
non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se
il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul
concorso dei reati.
Art. 84. Reato complesso.
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge
considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo
reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
Qualora la legge
nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene
stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati
i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.