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Dei delitti contro l'Amministrazione della giustiziaTitolo III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità
giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è
punito con la multa da euro 30 a euro 516. Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare
all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto
notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro
103. Art. 363. Omessa denuncia aggravata. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria. Art. 364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 365. Omissione di referto. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la
propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un
delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne
all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro
516. Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi
fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio,
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro
516. Art. 367. Simulazione di reato. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni .Codice Penale Art. 368. Calunnia. Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a
quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la
reclusione da due a sei anni. Art. 369. Autocalunnia. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Art. 370. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione. Art. 371. Falso giuramento della parte. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 371 bis. False informazioni al pubblico ministero. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico
ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali
viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Art. 371 ter. False dichiarazioni al difensore. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391 bis, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla
lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito
con la reclusione fino a quattro anni. Art. 372. Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Art. 373. Falsa perizia o interpretazione. Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o
interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle
pene stabilite nell'articolo precedente. Art. 374. Frode processuale. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di
trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale,
ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo
stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non
sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 374 bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti
destinati a essere prodotti dall'autorità giudiziaria condizioni, qualità
personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da
instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a
procedimento di prevenzione. Art. 375. Circostanze aggravanti. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Art. 376. Ritrattazione. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, il colpevole
non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o
reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la
chiusura del dibattimento. Art. 377. Intralcio alla giustizia. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a
rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona
richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività
investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente
tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli
371 bis, 371 ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai
due terzi. Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. Art. 378. Favoreggiamento personale. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta
taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di
questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Art. 379. Favoreggiamento reale. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648, 648 bis, 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il
profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni
se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di
contravvenzione. Art. 379 bis. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale. Art. 380. Patrocinio o consulenza infedele. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa,
assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. Art. 381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi
all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta
persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Art. 382. Millantato credito del patrocinatore. Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. Art. 383. Interdizione dai pubblici uffici. La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380 e 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici. Art. 384. Casi di non punibilità. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis,
371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo
congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell'onore. Art. 384 bis. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero. I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana. Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie Art. 385. Evasione. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita. Art. 386. Procurata evasione. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o
detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni. Art. 387. Colpa del custode. Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche
temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per
colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
euro 103 a euro 1.032. Art. 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una
sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità
giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 388 bis. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Art. 388 ter. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 389. Inosservanza di pene accessorie. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria,
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la
reclusione da due a sei mesi. Art. 390. Procurata inosservanza di pena. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi
all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni
se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032
se si tratta di condannato per contravvenzione. Art. 391. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di
sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel
sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due
anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo
386. Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni Art. 392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle
cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro
516. Art. 393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia
alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un
anno. Art. 394. Sfida a duello. (abrogato) Art. 395. Portatori di sfida. (abrogato) Art. 396. Uso delle armi in duello. (abrogato) Art. 397. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. (abrogato) Art. 398. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. (abrogato) Art. 399. Duellante estraneo al fatto. (abrogato) Art. 400. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. (abrogato) Art. 401. Provocazione al duello per fine di lucro. (abrogato)
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