Per la Cassazione in mancanza di deposito della copia autentica si incorre in violazione dell'art. 369 del c.p.c.

di Lucia Izzo - Va dichiarato improcedibile il ricorso avvenuto a mezzo di sentenza impugnata "uso studio", senza depositarne copia autentica con la relazione di notificazione, in quanto si incorre nella violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., riguardante il "deposito del ricorso".


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nella sentenza n. 6657/2017 (qui sotto allegata) riguardante una controversia sorta a fronte dell'ordinativo di una batteria da parte di un cliente alla ditta di vendita strumenti musicali.


In primo grado la domanda del cliente, che riferiva di aver pagato, ma mai ricevuto la merce, era stata integralmente accolta e dichiarata la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.


Esito ribaltato in sede d'appello, invece, poiché i giudici accoglievano il gravame del titolare della ditta che evidenziava che non era stata offerta prova della vendita di un altro bene per cui era stata ottenuta la restituzione del prezzo, ovverosia un pedale di una chitarra, e mancava altresì la prova della consegna dei beni.

Ricorso improcedibile senza sentenza impugnata depositata in copia autentica

In Cassazione, nuova beffa per il cliente-ricorrente poiché il suo ricorso appare improcedibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, del codice di procedura civile, poiché, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal controricorrente).


Infatti, la copia che il ricorrente ha allegato alla propria produzione, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.


La Cassazione (ex multis n. 16498/2016) ha precisato che il ricorso in sede di legittimità è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica.


Oltre al rigetto, il ricorrente è tenuto a rimborsare le spese alla controparte ed è condannato anche all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Cass., Vi sez. civ., sent. 6657/2017

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