Il TAR di Milano ricorda che ogni azione giurisdizionale reca in sé un margine di incertezza e che il compenso del legale deve essere proporzionato

di Valeria Zeppilli - Nessuna causa può dirsi certa, ma anzi, come ricordato dal TAR di Milano con la sentenza numero 902/2017 del 17 aprile scorso (qui sotto allegata), "appare in contrasto con ogni regola di comune esperienza l'affermazione circa l'esito certamente vittorioso di una controversia processuale".

Nessuna azione giurisdizionale è certa

Giudicando sull'idoneità di un'offerta fatta da uno studio legale in sede di gara pubblica (in particolare per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale di un Comune nel procedimento giurisdizionale di recupero di un credito), il Tribunale amministrativo ha infatti ricordato che ogni azione giurisdizionale, inevitabilmente, reca in sé un margine di incertezza, che può essere più o meno ampio ma che è comunque presente.

Lo studio legale ricorrente, invece, aveva previsto come condizione di pagamento del proprio compenso professionale la liquidazione giudiziale dello stesso in caso di successo processuale, dichiarando di accontentarsi, in caso di soccombenza, delle sole spese vive, e così facendo aveva formulato nei fatti (alla luce di quanto detto) un'offerta indeterminata e condizionata, inidonea a legittimare in capo allo stesso l'affidamento dell'incarico.

L'avvocato non può lavorare gratis

Peraltro, decretando l'inidoneità dell'offerta del ricorrente, il TAR non ha omesso di rilevare che, dichiarando di accontentarsi delle sole spese vive in caso di eventuale soccombenza, lo studio legale ha di fatto formulato un'offerta che potrebbe anche finire per essere pari a zero e, come tale, di dubbia legittimità. Infatti, "in disparte ogni considerazione sulla serietà ed affidabilità della medesima, non si rinvengono nel caso di specie ragioni peculiari per le quali la prestazione del professionista intellettuale debba essere di fatto gratuita". E ciò senza considerare che il contenuto del disciplinare di incarico, allegato all'offerta, richiamava il D.M. n. 55/2014 sulle tariffe professionali forensi il quale prevede che il compenso professionale degli avvocati deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.

TAR Milano testo sentenza numero 902/2017
Valeria Zeppilli

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